Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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che l’effetto preclusivo scatta dal momento in cui il piano delle zone di sicurezza è depositato pubblicamente. Inoltre, le modifiche ai piani di utilizzazione e le trasformazioni edilizie in contrasto con il piano delle zone di sicurezza saranno valutate e autorizzate dall’UFAC.

Come per la procedura di approvazione dei piani, anche qui le opposizioni non saranno più presentate alle autorità cantonali bensì direttamente all’UFAC. Di conseguenza, i Cantoni non saranno più tenuti a condurre trattative con gli opponenti. Ciò è dovuto al fatto che i Cantoni non hanno margine di manovra nella definizione dei piani delle zone di sicurezza e quindi non possono entrare nel merito delle richieste di questi ultimi.

L’approvazione non andrà più richiesta al DATEC, bensì all’UFAC. Poiché l’effetto preclusivo del piano delle zone di sicurezza scatterà al momento del suo deposito pubblico e permarrà, per motivi di sicurezza, durante tutta la durata della procedura di approvazione, occorre precisare che i ricorsi non avranno effetto sospensivo.

Esenzione dalle tasse di rotta per il traffico aereo soggetto alle regole del volo a vista (traffico VFR)

Situazione iniziale

Per ogni volo effettuato all’interno dello spazio aereo svizzero Skyguide riscuote una tassa di rotta in cambio dei servizi e dell’infrastruttura messi a disposizione. Ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 4 lettera e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/31734 e dell’articolo 32 capoverso 1 lettera c OSA, il traffico aereo che sottostà alle regole del volo a vista (traffico VFR) è esonerato dalle tasse di rotta e pertanto non è dovuto il pagamento di alcuna quota per i servizi forniti da Skyguide e MeteoSvizzera. Vige il principio secondo cui i servizi della sicurezza aerea vengono fatturati agli utenti applicando rigorosamente il principio di causalità. In tal senso, il 16 giugno 201735 il Parlamento ha adottato una modifica dell’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA, in virtù della quale anche il traffico VFR viene assoggettato al pagamento delle tasse riscosse per il servizio d’informazione aeronautica e per il sevizio d’informazione di volo. Tuttavia, a causa delle difficoltà insorte nello sviluppo di un sistema di tassazione adeguato, la nuova disposizione non è stata posta in vigore dal Consiglio federale.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Tenendo conto delle basi legali nazionali e internazionali prevalenti in materia di tasse e della politica dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO) in materia di tasse aeroportuali e di servizi della navigazione aerea, sono stati analizzati vari sistemi di tassazione e diverse fonti di finanziamento destinati alla copertura dei costi imputabili ai voli VFR. È emerso che a fronte di gravi difficoltà di attuazione e di oneri e costi amministrativi elevati tali strumenti consentono di coprire solo una parte marginale dei costi generati dagli utenti del traffico VFR. Per riuscire quindi a coprire tutti i costi saranno comunque necessari sia il contributo versato dalla Confederazione per i voli esonerati dalle tasse sia una parte dei sussidi concessi agli aerodromi regionali ai sensi dell’articolo 29 OSA.

Inoltre, occorre osservare che il traffico VFR contribuisce già in parte a coprire i costi della navigazione aerea attraverso varie tasse oltre a quelle per l’accesso alle informazioni aeronautiche e meteorologiche. A questo proposito va rilevato che per quanto riguarda il sistema di tasse di avvicinamento e di decollo il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non prevede esenzioni obbligatorie e il Consiglio federale, da parte sua, è stato molto restrittivo in materia, in quanto l’articolo 33 OSA non prevede

34 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 319/2013, conformemente al numero 5 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68), nella sua versione facente fede.

35 FF 2017 3661.

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