Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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esenzioni per i voli VFR. Di conseguenza, negli aerodromi della categoria 1 (aerodromi nazionali) e della categoria 2 (aerodromi regionali), i voli VFR sono soggetti alle tasse di avvicinamento e di decollo come i voli operati secondo le regole del volo strumentale (IFR). Il traffico VFR contribuisce quindi a coprire i costi della navigazione aerea negli aeroporti e aerodromi della categoria 1 e 2. Inoltre il traffico VFR, tendenzialmente di portata nazionale, è soggetto principalmente all’imposta sugli oli minerali, non potendo beneficiare in generale delle esenzioni previste dall’articolo 17 capoverso 2 della legge del 21 giugno 199636 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm): in questo modo alimenta di fatto direttamente il fondo per il finanziamento speciale per il traffico aereo, da cui sono attinti gli aiuti finanziari della Confederazione destinati al controllo degli avvicinamenti e dei decolli negli aerodromi della categoria 2.

La modifica all’articolo 86 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199937 (Cost.), approvata dal Popolo svizzero il 29 novembre 2009, consente di destinare al traffico aereo i proventi dell’imposta di consumo riscossa sui carburanti per l’aviazione. In seguito all’istituzione del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) le disposizioni in questione figurano dal 1° gennaio 2018 nel nuovo articolo 87 lettera b Cost. Le disposizioni d’esecuzione sul finanziamento speciale per il traffico aereo (FSTA) figurano nella legge federale del 22 marzo 198538 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e nell’ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo39 (OMinTA). In questo contesto, al fine di coprire i costi del traffico VFR è stata valutata l’opportunità di un’ultima misura volta ad aumentare il contributo dell’aviazione al finanziamento speciale attraverso un aumento dell’imposizione sul carburante. Tuttavia, una simile misura non sembra realizzabile a causa dell’entità dell’aumento necessario e della discriminazione di alcuni utenti rispetto alla tassa. Inoltre, anche se dovesse essere adottata, questa soluzione potrebbe costituire solo un provvedimento transitorio in vista delle sfide future cui dovrà far fronte il principio del fondo per il finanziamento speciale per il traffico aereo. Gli studi attualmente in corso per l’aerodromo di Samedan, finalizzati al passaggio da un sistema AFIS (Aerodrome Flight Information Service) a un servizio completo di controllo della navigazione aerea, insieme alla volontà delle Forze aeree di modificare le modalità di finanziamento dei servizi della sicurezza aerea nell’aerodromo di Sion fanno prevedere un aumento sostanziale delle risorse necessarie per finanziare i servizi della navigazione aerea negli aerodromi della categoria 2. Va inoltre menzionato che l’avvento dei carburanti alternativi e la chiara tendenza dell’aeronautica militare a dare maggiore importanza alla formazione e all’addestramento con i simulatori comportano una maggiore pressione sulla diminuzione degli introiti derivanti dalla tassazione dei carburanti per l’aviazione destinata al finanziamento speciale dell’aviazione.

Considerate le difficoltà di attuazione e visti i bassi tassi di copertura ottenuti con i differenti sistemi di tassazione esaminati, si propone di rinunciare all’attuazione della modifica dell’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA con l’introduzione di un sistema di tassazione applicato al traffico. L’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA deve quindi essere di nuovo abrogato parzialmente. Le basi per il prelievo di tasse per i servizi di informazione di volo, i servizi di informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica vengono abolite.

Integrazione riguardante lo sviluppo di aeromobili e le imprese di sviluppo degli aeromobili

Situazione iniziale

Tra gli ambiti disciplinati dall’articolo 57 LNA vi è anche la costruzione di aeromobili non soggetti al diritto aeronautico europeo ripreso dalla Svizzera (i cosiddetti aeromobili non-EASA, ad es. il Pilatus PC-21).

36RS 641.61.

all37 RS 101.

38 RS 725.116.2.

39 RS 725.116.22.

13 / 68 COO.2207.111.4.4719319