Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Le mozioni CTT-N 21.3020 e Ettlin 21.3095, rispettivamente del 16 febbraio e dell’8 marzo 2021, hanno un tenore identico. Esse incaricano il Consiglio federale di porre, in conformità con l’articolo 23 dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE, una base a livello di legge per una licenza nazionale di pilota commerciale nello spazio aereo svizzero che consenta ai piloti di elicottero di volare quale equipaggio singolo (single pilot) fino all’età di 65 anni.

Il Consiglio federale aveva invitato a respingere queste mozioni, poiché l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE va rispettato e il suo articolo 23 non consente modifiche legislative unilaterali che ne contraddicano le disposizioni. Una modifica unilaterale dovrebbe rispettare quanto previsto dall’Accordo stesso, e ciò significa che, in seguito, l’UE possa considerarla conforme: in questo caso, attendersi che l’UE reagisca in questo modo non è realistico. Negli scambi avuti in merito con l’UFAC, la Commissione europea ha osservato che la Svizzera non può più continuare a invocare circostanze operative impreviste a distanza di oltre sei anni dall’entrata in vigore del limite di età e ha aggiunto che, in caso di deroghe al diritto in vigore, adotterà opportune misure di salvaguardia. Per il momento non ha precisato la portata di tali misure. In base all’articolo 31 dell’Accordo potrebbe, ad esempio, non riconoscere più pienamente le licenze di volo svizzere, quindi anche nei settori dell’aviazione di linea, commerciale e privata, oppure imporre altre restrizioni di mercato.

Nell’ipotesi che le mozioni in questione siano adempiute nonostante il rischio che l’UE adotti misure di salvaguardia, occorre dare loro una base a livello di legge, fermo restando che ciò che esse chiedono è contrario al diritto internazionale, in quanto, come detto, violerebbe l’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Se, ciò nonostante, le Camere intendono accettarne l’applicazione e, di conseguenza, infrangere il diritto internazionale, esse devono adottare espressamente il disciplinamento in questione, conformemente alla cosiddetta «prassi Schubert»44. Gli autori delle mozioni desiderano in primo luogo un disciplinamento nazionale che permetta ai piloti svizzeri di elicottero di volare quale equipaggio singolo nello spazio aereo svizzero fino all’età di 65 anni. Nel quadro della revisione qui presentata sono pertanto state preparate a livello legislativo le basi per raggiungere questo obiettivo.

Parallelamente alle relative consultazioni in Svizzera, è attualmente oggetto di esame nell’ambito di un progetto legislativo dell’EASA45 l’innalzamento del limite di età per i piloti di elicotteri che effettuano voli di soccorso (helicopter emergency medical services, HEMS)

In occasione dell’EASA Committee del 28 giugno 2024 gli Stati membri dell’UE hanno confermato l’adeguamento della base legale. La Commissione europea non ha ancora comunicato la data esatta dell’entrata in vigore, ma ci si può aspettare che sia già entro la fine di quest’anno. Fino a che punto l’innalzamento dell’età dei piloti di elicottero per i voli HEMS interesserà in futuro anche altre operazioni di volo dipenderà dalle esperienze fatte nel settore HEMS. I lavori dell’EASA a questo riguardo sono in corso e l’UFAC continua a svolgere un ruolo attivo nei comitati di esperti.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Per realizzare quanto chiesto dalle due mozioni in questione, l’avamprogetto della LNA prevede ora che i piloti di elicottero possano esercitare nello spazio aereo svizzero i diritti previsti dalla loro licenza di volo commerciale o di linea anche dopo 60 anni e fino a 65 anni e che possano continuare a effettuare questi voli quale equipaggio singolo (single pilot). D’intesa con gli autori delle mozioni, si è rinunciato a introdurre una vera e propria licenza nazionale. Quanto da loro richiesto è soddisfatto anche dalla soluzione qui proposta, che è amministrativamente più semplice e permette di ridurre al minimo le differenze rispetto alla normativa europea.

Per motivi di sicurezza, in aggiunta ai requisiti già in vigore i piloti di elicottero dovranno sottoporsi a visite mediche approfondite. I risultati di questi esami non dovranno rivelare nulla che aumenti al di là del consentito il rischio di non idoneità al volo. I piloti dovranno inoltre portare a termine con successo un volo di prova ogni sei mesi. I requisiti dettagliati saranno definiti nelle disposizioni di esecuzione. Con

44 DTF 99 Ib 39

45 EASA Rulemaking Task (RMT).0287 (MED.001)

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