Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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l’entrata in vigore della revisione della LNA qui presentata andrà modificata di conseguenza anche l’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 202046 concernente le licenze e le abilitazioni del personale aeronavigante regolamentate a livello europeo (OLAE).
Diritti dei passeggeri: disposizioni penali estese anche agli aeroporti
Situazione iniziale
Il regolamento (CE) n. 1107/200647, che stabilisce i diritti dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta, è in vigore in Svizzera dal 1° novembre 2009. L’attuazione di tale regolamento come pure del regolamento (CE) n. 261/200448 (diritti dei passeggeri), accomunati tra loro dallo stesso contenuto, avviene attraverso la disposizione penale prevista nell’articolo 91 capoverso 4 LNA. Questo articolo concerne il «trasportatore aereo». Basandosi su di esso, l’UFAC avvia, su denuncia dei passeggeri, procedimenti penali amministrativi, così da far rispettare i due regolamenti in questione. Il regolamento (CE) n. 1107/2006 concerne sia le imprese di trasporto aereo (denominate «vettori aerei» nella versione italiana del regolamento) sia gli aeroporti. I suoi allegati I e II contengono ciascuno un elenco di obblighi e servizi di assistenza che devono essere forniti dai vettori aerei (all. II) e dai gestori aeroportuali (all. I). L’aeroporto fornisce l’assistenza al passeggero con esigenze speciali dal momento in cui egli giunge sul posto fino al momento in cui accede al velivolo; da qui in poi la responsabilità passa alla compagnia di volo, alla quale il regolamento impone ulteriori obblighi, relativi ad esempio alla procedura di prenotazione del biglietto o al divieto di rifiutare il trasporto. Il testo dell’articolo 91 capoverso 4 LNA, tuttavia, menziona solo il «trasportatore aereo», ma non l’aeroporto. Di conseguenza è molto più difficile far rispettare gli obblighi imposti dal diritto europeo agli aeroporti che non alle imprese di trasporto aereo. Non esiste una giustificazione oggettiva per questa disparità di trattamento tra i due destinatari del regolamento, ossia gli aeroporti («gestori aeroportuali») e le imprese di trasporto aereo («vettori aerei»). Per chiarire se un aeroporto non ha adempiuto ai suoi obblighi legali in materia di assistenza a un passeggero andrebbe seguito lo stesso iter procedurale previsto per le imprese di trasporto aereo.
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
La modifica dell’articolo 91 capoverso 4 LNA permette di estendere la minaccia di sanzione agli esercenti di aeroporto; in tal modo sarà possibile far rispettare il regolamento (CE) n. 1107/2006 adottando per entrambe le categorie alle quali è destinato una procedura unitaria in caso di violazione. Trattare nello stesso modo queste due categorie è giusto nel merito.
Diritti dei passeggeri: innalzamento del limite di multa nel quadro di procedure penali amministrative contro persone giuridiche
Situazione iniziale
Come ricordato sopra (v. n. 1.15.1), l’UFAC conduce procedimenti penali amministrativi in conformità alla legge federale del 22 marzo 197449 sul diritto penale amministrativo (DPA) per far rispettare i diritti
46 RS 748.222.0
47 Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 7 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.
48 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 7 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo. .
49 RS 313.0
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