Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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autorità cantonali. E questo, secondo la mozione, è uno svantaggio, poiché si tratta di inchieste rare e complesse, che richiedono conoscenze approfondite del settore aeronautico; a cui si aggiunge un ulteriore problema, ossia la mancanza di procedure omogenee tra i diversi tribunali cantonali. La riunione sotto un’unica giurisdizione garantirebbe, tra le altre cose, una dottrina uniforme e quindi la certezza del diritto su tutto il territorio svizzero. Inoltre, estendere la giurisdizione permetterebbe uno svolgimento dei procedimenti più rapido ed efficiente. Per attuare quanto proposto dalla mozione, l’articolo 98 LNA va modificato di conseguenza.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

La modifica dell’articolo 98 LNA qui proposta stabilisce che tutti i reati commessi a bordo di un aeromobile e qualsiasi altro reato in relazione con l’aviazione che compromettano la sicurezza della navigazione aerea o mettano in pericolo persone e beni al suolo debbano essere perseguiti e giudicato dal Ministero pubblico della Confederazione. Come in precedenza, ciò non si applica alle contravvenzioni, il cui perseguimento e giudizio restano competenza dell’UFAC ai sensi dell’articolo 98 capoverso 2 LNA.

Applicazione della «cultura giusta» (just culture )

Situazione iniziale

Nel 2007 gli articoli 77 e seguenti dell’ordinanza del 14 novembre 197350 sulla navigazione aerea (ONA) avevano introdotto nella legislazione svizzera i fondamenti del concetto di «cultura giusta» (da just culture, nota anche come «cultura dell’errore»), rinviando alla direttiva 2003/42/CE51, ripresa dalla Svizzera nell’ambito dell’Accordo sul trasporto aereo CH-UE52. Secondo quanto stabilito all’epoca,

l’UFAC non avviava procedure penali amministrative in seguito a incidenti a condizione che non fossero stati commessi intenzionalmente o per grave negligenza e che fossero stati portati a sua conoscenza esclusivamente sulla base di una notifica pervenuta nel quadro dell’apposito sistema di segnalazione. Queste disposizioni sono state riviste con l’adozione del regolamento (UE) n. 376/201453 il 1° aprile 2016.

Anche al di fuori del settore aeronautico si ritiene che il principio della «cultura giusta» non sia stato fissato in modo sufficiente iper gli ambiti altamente sensibili dal punto di vista della sicurezza e ciò ha suscitato notevoli critiche da parte delle cerchie interessate. Il 25 maggio 2020 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha presentato il postulato 20.3463 Principio della ‘cultura giusta’ nel diritto svizzero, che incaricava il Consiglio federale di esaminare le modalità per introdurre questo principio generale nella legislazione svizzera, in particolare per quanto riguarda l’aviazione e la sanità, ma anche in altri settori per i quali la sicurezza riveste particolare importanza. Nel rapporto presentato il 9 dicembre 202254, il Consiglio federale si è detto in linea di massima favorevole all’introduzione di questo principio, ma non tanto attraverso norme generali e sovrasettoriali, quanto piuttosto attraverso regolamenti specifici per singoli ambiti.

Il 21 marzo 2023, nel quadro di una discussione sull’aviazione civile, la CTT-N si è occupata delle lacune legislative in merito alla «cultura giusta» e ha chiesto informazioni su altre modifiche di legge di cui l’Esecutivo si stava occupando, incaricato da altri atti parlamentari. Lo scadenzario presentato

50 RS 748.01

51 Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile, GU L 167 del 4.7.2003, pagg. 23–36, abrogata dal regolamento (UE) n. 376/2014, anch’esso ripreso dalla Svizzera.

52 RS 0.748.127.192.68 nella versione vincolante per la Svizzera.

53 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione; entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2017.

54 Fehlerkultur: Möglichkeiten und Grenzen ihrer rechtlichen Verankerung, rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della CAG-S 20.3463, 9 dicembre 2022. 18 / 68 COO.2207.111.4.4719319