Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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dall’UFAC in merito ai progetti di revisione legislativa in corso ha sollevato ulteriori domande della CTT-N, che in seguito ha chiesto di accelerare i lavori, in modo che le modifiche legislative rimaste incontestate potessero entrare in vigore rapidamente. La CTT-N ha pertanto incaricato l’Amministrazione di presentare una proposta in tal senso per la sua riunione successiva. Il 18 aprile 2023 è quindi stata informata in modo dettagliato sui contenuti della revisione della LNA in corso.

Sulla base del mandato della CTT-N, durante il 2024 sarà avviata, ai fini dell’implementazione della «cultura giusta», anche una revisione della ONA, il cui scopo sarà in particolare quello di sottrarre al perseguimento penale amministrativo le persone che segnalano un evento. Allo stesso tempo saranno eliminate le incongruenze tra la normativa europea e quella federale e saranno apportate modifiche di ordine redazionale. Poiché nella LNA non vi è una norma di delega, non è possibile apportare ulteriori modifiche alla ONA per uniformarla a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 376/2014. Ciò riguarda in particolare l’estensione della rinuncia all’azione penale anche alle persone menzionate in una segnalazione di evento, ossia che non sono all’origine della notifica stessa, e ai procedimenti penali ordinari previsti dal diritto penale accessorio sancito nella legislazione aeronautica. Inoltre, nella legge manca una base per adottare disposizioni procedurali riguardanti la possibilità di utilizzare o meno le informazioni che figurano in una segnalazione di evento, ossia disposizioni che permettano di riprendere in modo appropriato e conforme al diritto procedurale federale quanto previsto in merito dal regolamento (UE) n. 376/2014.

Finora la rinuncia al perseguimento penale è rimasta limitata ai procedimenti penali amministrativi aperti dall’UFAC nel caso di contravvenzioni. Nei procedimenti penali ordinari riguardanti il diritto penale accessorio sancito nella legislazione aeronautica, finora i principi della «cultura giusta» non hanno trovato applicazione (diretta), eccezion fatta per l’articolo 24 OIET55. Poiché gli informatori temono di essere perseguiti penalmente (o di essere deferiti alle autorità penali), capita che eventi rilevanti per la sicurezza non siano segnalati. Si nota anche la tendenza a segnalare solo in forma sintetica, evitando di descrivere in modo dettagliato l’evento e i fattori che lo hanno determinato. E questo nonostante si possa presumere che numerosi casi non siano stati portati alla conoscenza dei ministeri pubblici attraverso il sistema di segnalazione previsto all’articolo 20 LNA, bensì in altro modo.

Il fatto che, fino a poco tempo fa, l’applicazione dell’articolo 237 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193756 (CP) sia stata interpretata in modo ampio dalla giurisprudenza57, ha contribuito ad alimentare il timore degli informatori di essere coinvolti in un procedimento penale anche nel caso di episodi che non hanno esiti gravi.

È vero che il regolamento (UE) n. 376/2014 è stato ripreso dalla Svizzera ed è pertanto direttamente applicabile. Tuttavia, alcuni elementi fondamentali dei suoi meccanismi di protezione richiedono, a causa della loro natura procedurale e delle loro parziali lacune, un’implementazione (e una modifica) nel diritto nazionale (v. n. 1.19.2).

Consacrando nella LNA e nel CP i principi e i meccanismi di protezione previsti dal regolamento (UE)

n. 376/2014, le persone attive nell’aviazione nutriranno maggiore fiducia nel sistema di segnalazione degli eventi e la protezione da azioni penali inappropriate sarà migliore. Il rafforzamento e l’estensione dei principi della «cultura giusta» dovrebbero contribuire ad abbassare la soglia di inibizione che ostacola la notifica completa, trasparente e dettagliata degli eventi nel sistema di segnalazione degli eventi. L’UFAC si augura che in tal modo le segnalazioni aumenteranno e si faranno più minuziose e spera così di essere in grado, insieme alle organizzazioni aeronautiche, di identificare e correggere ad uno stadio più precoce le carenze critiche per l’aviazione svizzera, contribuendo così attivamente a consolidare gli standard di sicurezza. Poiché i reati per i quali si potrà rinunciare all’azione penale non sono gravi, la modifica qui presentata avrà un impatto del tutto minore sulle esigenze punitive della società.

55 RS 742.161

56 RS 311.0

57 Cfr. DTF 149 IV 116 del 29 mar. 2023, decisione nella quale il TF ha (di nuovo) limitato leggermente il campo d’applicazione della norma in questione. 19 / 68 COO.2207.111.4.4719319