Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
La revisione qui proposta serve in primo luogo a mettere in atto i principi della «cultura giusta» stabiliti nel regolamento (UE) n. 376/2014. Si tratta essenzialmente di limitare l’utilizzazione delle informazioni che figurano nelle segnalazioni e di rinunciare all’azione penale. Per motivi di competenza, il diritto europeo stabilisce che i meccanismi di protezione devono essere disciplinati dal diritto nazionale (questo vale anche per gli Stati membri dell’UE). Ciò vale in particolare per la questione centrale della protezione degli informatori e delle persone menzionate nelle segnalazioni dall’azione penale. In virtù del principio di legalità, sancito sia dal diritto penale che da quello processuale penale, e dell’obbligo di procedere validi in Svizzera la rinuncia all’azione penale deve essere disciplinata espressamente in una legge (intesa in senso formale). Lo stesso vale sostanzialmente anche per i limiti posti all’utilizzazione delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi.
I principi della «cultura giusta» stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014 sono applicati in modo appropriato e conforme al diritto procedurale nazionale. In linea con tali principi, l’avamprogetto qui presentato introduce anche uno statuto privilegiato, in relazione all’articolo 237 CP, per tutte le persone che operano nei trasporti pubblici e che, pur avendo infranto la legge ed essendo oggetto di un’inchiesta ufficiale sulla sicurezza, collaborano a tale inchiesta.
L’implementazione dei principi della «cultura giusta» qui proposta segue la linea tracciata dal Consiglio federale nella sua risposta al postulato 20.3463 Principio della ‘cultura giusta’ nel diritto svizzero, sviluppandola e concretizzandola ulteriormente.
Se il Parlamento adotterà queste modifiche della LNA, quelle degli articoli 77 e seguenti ONA previste quale soluzione transitoria potranno essere ritoccate in un’ulteriore fase della revisione, così da evitare doppioni.
Controlli alcolemici da parte dell’esercente aeroportuale
Situazione iniziale
Secondo l’articolo 100tercapoverso 1 LNA, la direzione dell’aerodromo ha la possibilità di chiedere l’esecuzione di un esame adeguato se trova che i membri di un equipaggio di volo presentino indizi di ebrietà. Poiché non può procedere direttamente al controllo alcolemico, deve rivolgersi senza indugio ai servizi competenti della polizia cantonale (art. 100tercpv. 2 LNA). Quanto ai controlli casuali dell’alcolemia, essi avvengono invece, conformemente al capoverso 3, nell’ambito di ispezioni di rampa: sono ordinati dall’UFAC e attuati in collaborazione con i competenti servizi della polizia cantonale.
Tuttavia, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/201458, il gestore (esercente) aeroportuale deve stabilire procedure relative al consumo di alcol, droghe e medicinali anche per un altro gruppo di persone, ossia il personale che partecipa all’operatività, a missioni di salvataggio e a missioni antincendio e alla manutenzione dell’aerodromo come pure per le persone prive di scorta che intervengono sull’area di movimento o su altre aree operative dell’aeroporto. A queste persone è vietato consumare alcolici mentre sono in servizio oppure svolgere le loro mansioni sotto l’effetto dell’alcol o di altre droghe e medicinali che potrebbero comprometterne le capacità e, in tal modo, mettere a repentaglio la sicurezza. Gli esercenti di aerodromi svizzeri sono tenuti a disciplinare la procedura; devono quindi, tra le altre cose, prevedere le comunicazioni necessarie a un eventuale altro datore di lavoro e, se occorre, ritirare il tesserino di ingresso all’aeroporto. Essi stessi stabiliscono la procedura di controllo nei rispettivi regolamenti.
58 ADR.OR.C.045 del regolamento (UE) 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 4 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo. 20 / 68 COO.2207.111.4.4719319