Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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Dopo la bocciatura della mozione 19.3965 Base legale che consente all’esercente dell’aeroporto di trattare e comunicare dati personali, l’Aeroporto di Zurigo ha dichiarato che le basi legali per fare eseguire controlli interni dell’alcolemia dal personale aeroportuale non sono sufficienti alla luce delle condizioni poste dal diritto europeo. Veri e propri controlli dell’alcolemia richiederebbero una base in una legge intesa in senso formale, in considerazione soprattutto dell’ingerenza nei diritti della persona che essi comportano. Il diritto europeo, che si limita a sancire l’obbligo di adottare una procedura, non è sufficiente quale base legale. Anche i regolamenti interni del gerente aeroportuale, ad esempio quelli riguardanti la circolazione a terra, non presentano un livello normativo sufficiente. La base legale necessaria deve quindi essere introdotta con una modifica della LNA.
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
In linea con i requisiti posti dal diritto europeo, la modifica della LNA qui presentata consentirà alla direzione dell’aerodromo, qualora vi siano segni di consumo di alcol, di ordinare controlli appropriati da parte dei servizi di polizia, e questo non solo per i membri di equipaggi di volo, ma anche per le persone che lavorano nel perimetro aeroportuale e nei servizi di soccorso e per le persone responsabili delle operazioni, degli interventi antincendio e della manutenzione. La direzione dell’aerodormo dovrà definire la procedura nel proprio regolamento interno.
Questo disciplinamento contribuisce in modo significativo ad accrescere la sicurezza della navigazione aerea, in quanto permette di riconoscere un’eventuale compromissione prestazionale del personale aeroportuale, degli addetti alla lotta antincendio, alla manutenzione e ai servizi di soccorso riconducibile al consumo di alcol.
Per chiarire che i nuovi gruppi di persone che ora possono essere sottoposti a controlli alcolemici non vanno considerati, secondo il diritto penale, alla stregua dei membri dell’equipaggio, è necessario precisare la relativa disposizione penale della LNA.
Trattamento dei dati e diritti di accesso
Situazione iniziale
Il regolamento delegato (UE) 2019/94559 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/94760 sono stati ripresi dalla Svizzera nel quadro dell’Accordo bilaterale con l’UE. Entrambi riguardano gli aeromobili senza occupanti, noti anche come UAS (unmanned aircraft system) o droni, e sono strettamente collegati tra loro. Sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023.
Il regolamento delegato (UE) 2019/945 riguarda i requisiti tecnici sanciti nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per alcuni tipi di droni e impone agli Stati membri di introdurre un sistema di vigilanza del mercato di questi prodotti. Stabilisce inoltre gli obblighi validi per i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori di aeromobili senza occupanti (ossia gli «operatori economici» ai sensi dell’art. 3 n. 17) quando questi soggetti immettono sul mercato europeo o svizzero prodotti conformi al capo II.
Nuova regolamentazione proposta e motivazioni
59 Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.
60 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo. 21 / 68 COO.2207.111.4.4719319