Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Per garantire la certezza del diritto l’UFAC deve essere designato quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2019/1020, che sarà incaricata dell’applicazione di detto regolamento. Ciò significa che l’UFAC è responsabile di sorvegliare il mercato dei droni destinati a operazioni nella categoria «aperta» o nella categoria «specifica» in uno scenario standard. La competenza dell’UFAC è limitata ai rischi previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/945, ossia ai rischi associati alla sicurezza aerea. L’UFAC delegherà alcune competenze al servizio di controllo.

La vigilanza del mercato nel settore degli aeromobili senza occupanti costituisce per l’UFAC un nuovo compito. Inoltre, in relazione a questi aeromobili appaiono sul mercato nuovi operatori, che prima non intervenivano nel settore aeronautico, ossia i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori.

L’articolo 107a LNA consente in particolare all’UFAC, così come a enti privati e ad altri organismi incaricati di svolgere compiti definiti nella LNA, di trattare dati personali o dati di persone giuridiche necessari per portare a termine i propri compiti. Tra questi vi sono dati particolarmente sensibili come quelli relativi a procedimenti amministrativi e penali e a sanzioni secondo la legislazione sull’aviazione civile (art. 107a cpv. 2 lett. a n. 3 LNA) e dati personali relativi alle imprese di costruzione (art. 107a cpv. 3 lett. c LNA). Ora sarà possibile trattare anche i dati concernenti i fabbricanti, i loro rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori, che rientrano nella definizione di «operatori economici» di cui all’articolo 3 numero 17 del regolamento delegato (UE) 2019/945.

Utilizzo dei dati biometrici

Situazione iniziale

Per i bisogni dell’aviazione già oggi vengono trattati dati personali in diversi ambiti. Infatti l’attuale articolo 107a capoverso 1 LNA stabilisce che anche «altre autorità e organizzazioni private» incaricate di svolgere compiti previsti dalla LNA possono trattare i dati personali necessari all’adempimento del loro mandato legale. I due capoversi successivi specificano quali dati personali possono essere trattati. Per determinati ambiti è prevista la possibilità di trattare anche dati personali degni di particolare protezione.

Da qualche tempo diversi operatori del settore aeronautico hanno espresso il desiderio di utilizzare dati biometrici in determinati ambiti (ad es. per controllare l’accesso alle aree di sicurezza degli aeroporti, ossia le cosiddette «aree sterili», ma anche per instaurare procedure più efficaci di gestione dei passeggeri). Tuttavia, la LNA non contiene ancora una base esplicita in merito.

Anche il diritto europeo prevede al punto 1.2.2.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 il ricorso, in alternativa, a dati biometrici per autorizzare l’accesso alle «aree sterili» di un aeroporto. Questo regolamento è stato ripreso dal Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera / UE ed è entrato in vigore in Svizzera il 15 maggio 2016. Tuttavia, poiché questa normativa non è stata formulata in modo sufficientemente dettagliato da poter disciplinare in un caso concreto l’utilizzo di dati biometrici, non può fungere da base legale per il trattamento di questo tipo di dati nel quadro dei controlli degli accessi.

I dati biometrici, che identificano in modo univoco una persona fisica, sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numero 4 della legge federale del 25 settembre 202061 sulla protezione dei dati (LPD). Il loro trattamento e la loro comunicazione da parte di organi federali richiedono pertanto sempre una base in una legge intesa in senso formale.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Poiché i dati personali biometrici sono prima di tutto permanenti, unici e universali, in futuro dovrebbero poter essere utilizzati per i controlli di sicurezza negli aeroporti (in particolare per le cosiddette operazioni di «bag drop» o di «check-in», per il controllo delle carte d’imbarco oppure per l’imbarco stesso). Da un

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