Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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lato, questa forma di verifica andrebbe introdotta per il personale degli esercenti aeroportuali e delle imprese di trasporto aereo che devono accedere all’area di sicurezza dell’aeroporto; dall’altro, va offerta anche ai passeggeri la possibilità di memorizzare i propri dati biometrici (con un’immagine del viso) e, in tal modo, di superare più rapidamente determinati controlli.

Per controllare il personale dell’esercente aeroportuale e delle imprese di trasporto aereo che accede all’area di sicurezza dell’aeroporto si possono adottare due procedure diverse: da un lato, una procedura di verifica, nella quale i dati biometrici memorizzati su un supporto dati (ad es. un tesserino) sono confrontati con i dati personali dell’impiegata o dell’impiegato; dall’altro, una procedura di identificazione, che permette di confrontare i dati biometrici con i dati memorizzati centralmente. Se i dati corrispondono, l’accesso è autorizzato.

Per i passeggeri andrebbe riservata in futuro la possibilità di crearsi un proprio profilo attraverso un’applicazione messa a disposizione da un fornitore di servizi privato. Questi passeggeri potranno poi scegliere di volta in volta se autorizzare o meno, in vista di un determinato volo, la trasmissione dei dati biometrici memorizzati nel profilo. Se ne autorizzano la trasmissione, potranno utilizzare i dati biometrici per i controlli aeroportuali al posto della carta d’imbarco. Ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati si tratta pertanto di una verifica.

Tuttavia, sia per il personale degli esercenti aeroportuali e delle imprese di trasporto aereo sia per i passeggeri i dati biometrici possono essere utilizzati ai fini di un controllo solo se l’interessato, dopo che gli sono stati spiegati i suoi diritti, dà il suo consenso esplicito. Prima di dare il consenso, egli deve essere informato per iscritto; in particolare, gli deve essere spiegato in che modo saranno utilizzati i suoi dati biometrici. La revoca del consenso deve essere garantita in qualsiasi momento e una volta eseguita i dati corrispondenti devono essere cancellati in modo permanente. Se un aeroporto tratta questi dati per adempiere ai propri compiti, è anche il titolare della loro protezione (cfr. art. 7 LPD). Di conseguenza è tenuto a garantirne la sicurezza ai sensi dell’articolo 8 LPD.

Inoltre, alle persone che non desiderano (più) dare il loro consenso o alle persone che non sono in grado di fornire i dati personali biometrici richiesti va offerta quale alternativa la possibilità di ricorrere ancora alla procedura attuale (ossia alla procedura che non richiede dati biometrici).

Deroghe alla legge sulla trasparenza

Situazione iniziale

Presentando all’UFAC una domanda di accesso ai documenti ufficiali ai sensi della legge federale del 17 dicembre 200462 sul principio di trasparenza nell’amministrazione (Legge sulla trasparenza; LTras) si chiede di poter accedere, tra le altre cose, anche ai rapporti concernenti audit e ispezioni effettuati presso organizzazioni sulle quali esso esercita la sua vigilanza. Se questi rapporti dovessero essere resi pubblici senza restrizioni, si correrebbero due rischi: da un lato, che essi non siano più redatti in termini precisi ed espliciti; dall’altro, che le organizzazioni coinvolte e il loro personale non informino più apertamente o informino meno apertamente oppure siano meno inclini a segnalare proprio le informazioni più problematiche in termini di sicurezza, e come tali importanti, per timore delle possibili conseguenze negative di una loro divulgazione, il che avrebbe effetti deleteri per la sicurezza aerea (safety e security). Lo stesso vale per le segnalazioni di eventi che pervengono all’UFAC sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

In primo luogo, occorre stabilire a livello di legge che l’UFAC è tenuto a informare periodicamente il pubblico sulle sue attività di vigilanza. In secondo luogo, il campo d’applicazione della LTras va limitato

62 RS 152.3

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