Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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laddove l’accesso del pubblico alle informazioni rilevanti per la sicurezza potrebbe avere un effetto negativo sulla sicurezza dei trasporti e sulla cultura della segnalazione. Come indicato in merito alla situazione iniziale, una limitazione sarà introdotta solo in due ambiti chiaramente distinti, quindi solo nella misura ritenuta assolutamente necessaria per il buon funzionamento della vigilanza esercitata dall’UFAC e per favorire la cultura che la sottende:
- da un lato, nel caso di rapporti concernenti audit, ispezioni, inchieste e controlli dell’UFAC.
- dall’altro, nel caso di segnalazioni di eventi, e della relativa documentazione, pervenuti all’UFAC nel quadro del sistema di segnalazione vincolante richiesto dall’UE e introdotto anche in Svizzera sulla base del regolamento (UE) n. 376/2014.
Si introduce inoltre una terza limitazione del campo d’applicazione della LTras, che non riguarda l’UFAC bensì il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), le cui attività e la cui organizzazione nel settore aeronautico trovano le loro basi nella LNA. Per adempiere il compito affidatogli dalla legge, ossia svolgere a scopo di prevenzione inchieste indipendenti sulle cause degli incidenti e dei quasi incidenti, il SISI ha bisogno che tutte le organizzazioni e tutte le persone coinvolte nutrano fiducia nel suo operato e nei suoi metodi di lavoro. Molte delle informazioni che aiutano a chiarire un evento non potrebbero essere ottenute se le persone in esso coinvolte non fossero certe che quanto diranno non sarà divulgato. Secondo la legge, lo scopo del SISI è fungere da autorità indipendente che esercita un’azione preventiva, e questo scopo verrebbe fortemente ostacolato se le informazioni venissero pubblicate. La conduzione delle inchieste in linea con gli obiettivi verrebbe quindi pesantemente compromessa. È per queste ragioni che anche i documenti ottenuti dal SISI nel quadro di inchieste sulla sicurezza vanno protetti dalla pubblicazione e quindi esclusi dal campo d’applicazione della LTras. Per ragioni legate alla sistematica dell’atto normativo e considerato il contenuto di questa terza limitazione, essa va sancita nello stesso articolo della LNA.
Personale addetto alla sicurezza aerea: controllo dei precedenti personali
Situazione iniziale
Una delle misure volte a prevenire interventi illeciti contro l’aviazione civile è il controllo dei precedenti al quale deve sottoporsi il personale che lavora nel settore della sicurezza.
In seguito agli attentati di Bruxelles e di Parigi, nel 2017 l’UE ha elaborato un piano d’azione volto al consolidamento del regime di sicurezza dell’aviazione europea. Uno degli obiettivi principali ai quali guardava questo piano d’azione era ridurre al minimo la minaccia che possono costituire gli addetti ai lavori (insider). un modo per fronteggiare questa minaccia è stato quello di rafforzare il regime di controllo dei precedenti già in vigore per il personale addetto alla sicurezza dell’aviazione. Di conseguenza i requisiti in merito sono stati rivisti e incorporati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/10363. Questo regolamento è stato ripreso dal Comitato misto per il trasporto aereo Svizzera / Unione europea (in seguito «Comitato misto») ed è entrato in vigore in Svizzera il 1° settembre 2019. Lo stesso anno è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/158364, che stabilisce requisiti nell’ambito delle misure di cibersicurezza, compresi controlli dei precedenti personali. Anch’esso è stato ripreso dal Comitato misto ed è entrato in vigore in Svizzera il 1° luglio 2020.
Il controllo dei precedenti personali può essere di due tipi: standard o rafforzato.
In caso di controllo standard, il datore di lavoro è tenuto a verificare, ogni tre anni, i dati seguenti:
63 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/103.
64 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583. 24 / 68 COO.2207.111.4.4719319