Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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– l’identità della persona sulla base dei documenti presentati come prova;
– le iscrizioni al casellario giudiziale in tutti i Paesi di residenza durante almeno i precedenti cinque anni; e
– l’attività professionale, gli studi e eventuali interruzioni durante almeno i precedenti cinque anni. Il controllo rafforzato comprende anche la raccolta «di dati di intelligence e di ogni altra informazione pertinente» a disposizione delle autorità nazionali competenti, che esse ritengono rilevanti per l’idoneità di un collaboratore a svolgere mansioni che richiedono un controllo rafforzato dei precedenti personali. Questi controlli vanno ripetuti ogni 12 mesi, a meno che non sia possibile garantire una revisione continua65.
È stato stabilito che le persone da sottoporre a controlli dal 31 dicembre 2020 in poi e che sono in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto o di un tesserino identificativo di membro dell’equipaggio dovranno superare anche un nuovo controllo rafforzato dei precedenti personali. Lo stesso vale per i collaboratori impiegati nell’esecuzione di controlli (di accesso) o di altri controlli di sicurezza nelle cosiddette «aree sterili» o per i collaboratori responsabili di tali controlli66.
Per le seguenti persone l’autorità competente ha la possibilità di scegliere il tipo di controllo:
– persone impiegate per effettuare controlli (di accesso) o altri controlli di sicurezza in aree che non sono di sicurezza o che non sono «sterili»;
– persone che hanno accesso senza scorta a beni e materiali protetti (merci e posta aerea, posta e materiali di imprese di trasporto aereo, provviste di bordo e forniture per l’aeroporto); e
– persone che in base al Programma nazionale di sicurezza nell’aviazione civile hanno diritti di amministratore o accesso illimitato e senza supervisione a sistemi e dati critici di tecnologia dell’informazione e della comunicazione utilizzati per l’aviazione civile oppure persone che sono state designate in altro modo, in base a una valutazione del rischio.
L’autorità competente decide se queste persone devono superare controlli standard o controlli rafforzati dei precedenti67.
Nello stesso periodo, le disposizioni della LNA sui controlli dei precedenti (poi art. 108b LNA) sono state riviste nel quadro della nuova legge federale del 25 settembre 202068 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) ed è stata posta una base legale per rivolgersi ai servizi di polizia nel quadro di questi controlli. Durante i dibattiti parlamentari attorno alla MPT è emerso che le nuove disposizioni dell’UE per i controlli rafforzati dei precedenti personali prevederanno anche l’accertamento delle informazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione. Nel corso dei dibattiti parlamentari, l’articolo 108c LNA è quindi stato modificato. I nuovi articoli 108b e seguenti LNA sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022, contemporaneamente all’avvio del nuovo regime europeo di controllo dei precedenti.
Seguendo l’evolvere delle possibili minacce, il regime dell’UE è stato ulteriormente inasprito mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2022/117469, che estende ad altre persone i controlli rafforzati dei precedenti70. Sulla base della legislazione federale in vigore, tuttavia, in merito a queste persone non è
65 Cfr. n. 11.1.3, n. 11.1.4 e n. 11.1.7 lett. b del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/103.
66 Cfr. n. 1.2.3.1 e n. 11.1.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/103.
67 N. 11.1.2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione del 25 settembre 2019.
68 FF 2020 6795
69 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174.
70 N. 11.1.1 lett. b del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174. 25 / 68 COO.2207.111.4.4719319