Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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ancora possibile eseguire gli accertamenti necessari. La Svizzera potrà adottare questa disposizione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 nel quadro del Comitato misto solo quando le corrispondenti basi nella legislazione federale saranno state modificate. Le esperienze raccolte nel corso degli ultimi due anni, inoltre, hanno dimostrato che le basi poste nella LNA per lo svolgimento di controlli rafforzati dei precedenti personali, in vigore dal 1° gennaio 2022, non soddisfano più in modo adeguato le esigenze in termini di sicurezza delle autorità e delle industrie partner che si occupano della sicurezza aerea. Considerata la minaccia costante, si può anche presumere che in futuro i controlli dei precedenti saranno ulteriormente inaspriti. Introducendo maggiore flessibilità si vorrebbe tenere conto anche di questo aspetto.

Per le ragioni menzionate sopra, la LNA va modificata e precisata di conseguenza.

Nuova regolamentazione proposta e motivazioni

Conformemente alla legislazione in vigore, oggi solo le imprese di trasporto aereo e gli esercenti aeroportuali sono autorizzati a comunicare i dati del personale addetto alla sicurezza alle competenti autorità cantonali di polizia e a richiedere una valutazione del rischio. Poiché si prevede di riprendere il numero 11.1.2 lettera b del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174, il gruppo di destinatari definito dalla LNA va allargato, così da soddisfare gli attuali requisiti minimi del diritto europeo.

Per tenere conto dei futuri adeguamenti del diritto europeo e della libertà di scelta che le disposizioni dell’UE lasciano agli Stati, si introduce inoltre la possibilità, qualora le minacce dovessero mutare, di estendere il gruppo di persone tenute a superare controlli rafforzati dei precedenti.

L’obbligo di effettuare controlli standard e controlli rafforzati dei precedenti si applica a tutti gli Stati membri dell’UE e dell’AELS. I cambiamenti nei rapporti di lavoro o il trasferimento in un’azienda con sede in un altro Paese sono frequenti, soprattutto tra il personale aeronautico. Per verificare i precedenti di una persona che ha vissuto e lavorato all’estero occorrono talvolta diversi mesi. Per ragioni di economia procedurale, va quindi riservata la possibilità di riconoscere i controlli già effettuati da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, verificandone i risultati e le informazioni sulle quali essi si basano. La Danimarca è uno dei primi Paesi ad aver adottato nella sua legislazione la base per questo riconoscimento. Affinché la Svizzera possa trasmettere ad altri Paesi le informazioni sui controlli rafforzati dei precedenti in vista di un riconoscimento reciproco, è necessario porre le basi corrispondenti nella LNA.

Per maggiore chiarezza, ora nella LNA dovrebbero figurare solo le disposizioni sui controlli rafforzati dei precedenti che completano il diritto europeo. I requisiti posti dal diritto europeo per i controlli standard sono sufficientemente dettagliati, sia per quanto riguarda la struttura sia per quanto riguarda la protezione dei dati. La LNA va chiarita anche sulla base delle esperienze raccolte dopo il 1° gennaio 2022: ciò riguarda principalmente i diritti e gli obblighi della persona sottoposta agli accertamenti, dei servizi titolari del trattamento dati e dei competenti servizi cantonali di polizia. La modifica della LNA qui presentata serve anche a introdurre un elenco minimo delle fonti di informazione che i servizi cantonali di polizia devono consultare per chiarire il rischio per la sicurezza nell’ambito di un controllo rafforzato dei precedenti. In questo modo si intende tenere conto del principio di uguaglianza giuridica. Infine, si stabilisce che il costo degli accertamenti effettuati dai servizi cantonali di polizia per valutare il rischio per la sicurezza sono a carico del servizio titolare del trattamento dati.

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