Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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2 Commento alle singole disposizioni

Art. 4

Capoverso 1

Il contenuto dell’articolo 4 capoverso 1 rimane invariato. La modifica è di natura linguistica. In alcuni casi, infatti, la formulazione attuale ha dato adito a fraintendimenti. Ora si chiarisce infatti che la delega al Cantone, al Comune oppure a un’organizzazione o a una persona idonea non è legata al consenso della direzione dell’aerodromo, bensì al consenso di quel Cantone, di quel Comune, di quella organizzazione o di quella persona.

Capoverso 2

Il nuovo capoverso 2 stabilisce che le mansioni e le competenze oggetto di delega devono essere definite. È analogo all’articolo 180 capoverso 2 LAgr. Per tutti i rapporti di delega attualmente esistenti questo requisito è già soddisfatto e trova posto negli accordi contrattuali oppure nell’ordinanza corrispondente. Ne sono un esempio l’articolo 8 OMSA e l’articolo 37 capoverso 1 OACS. Il nuovo capoverso stabilisce inoltre che in tutti i rapporti di delega l’alta vigilanza spetta all’UFAC. Anche questo principio figura già espressamente nelle deleghe che si fondano su una base contrattuale e nelle ordinanze del DATEC appena citate a titolo di esempio (art. 8 cpv. 2 OMSA e art. 37 cpv. 2 OACS).

Capoverso 3

Anche il capoverso 3 è nuovo e, in applicazione delle esigenze legislative, disciplina espressamente la competenza di emanare decisioni e il diritto di riscuotere emolumenti. La possibilità esiste solo in caso di delega a organizzazioni idonee, mentre negli altri casi non entra in linea di conto. Un esempio del diritto a riscuotere emolumenti è l’articolo 40 lettera f OACS. Ad ogni modo va applicata l’ordinanza del 28 settembre 200771 sugli emolumenti dell’UFAC (OEm-UFAC).

Capoverso 4

Il capoverso 4 non cambia.

Art. 16

Oggi la legislazione federale disciplina solo in parte i dettagli delle competenze di vigilanza. Secondo l’articolo 16 LNA in vigore, gli organi di vigilanza hanno il diritto di ispezionare gli aeromobili e il loro contenuto in qualsiasi momento e di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti. L’articolo 3b capoverso 2bisOSIA stabilisce che le persone che lavorano per l’UFAC hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento all’infrastruttura aeronautica per esercitare le loro attività di vigilanza e che i diritti di accesso eventualmente necessari devono essere rilasciati loro gratuitamente. Tuttavia, alcune autorizzazioni, quali l’accesso ai locali operativi di un’impresa, si fondano al momento solo sull’articolo 3 LNA, che designa l’UFAC quale autorità di vigilanza della navigazione aerea. I tesserini degli ispettori dell’UFAC si limitano a dichiarare, con un semplice rinvio a questo articolo, che ai collaboratori o ai rappresentanti autorizzati dell’autorità di vigilanza deve essere consentito l’accesso in qualsiasi momento.

Il nuovo articolo 16 AP-LNA disciplina in dettaglio i diritti dei collaboratori o dei rappresentanti autorizzati dell’UFAC, in conformità con la legislazione sovraordinata. I loro privilegi minimi sono stabiliti nei regolamenti europei pertinenti che sono vincolanti anche per la Svizzera, ad esempio, per quanto riguarda gli aeroporti, nell’articolo 3 paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 139/2014.

71 RS 748.112.11

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