Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Nell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/37372, vincolante anche per la Svizzera, si trova una disposizione simile per i servizi della sicurezza aerea. Per il settore delle operazioni di volo la disposizione analoga si trova all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/201273.

Ulteriori privilegi di intervento e di vigilanza non sono necessari. La revisione dell’articolo 16 LNA prevede solo il minimo che già si applica in Svizzera in virtù del diritto europeo. Per motivi di chiarezza e trasparenza, ora questo minimo trova una base a livello di legge, riassunta in un unico articolo, valida per tutti i settori sui quali l’UFAC esercita la sua vigilanza.

Titolo marginale

In conformità con le modifiche apportate al contenuto dell’articolo 16 AP-LNA, il titolo marginale diventa «5. Competenze di vigilanza».

Capoversi 1 - 3

I capoversi da 1 a 3 si spiegano da sé e non richiedono ulteriori chiarimenti rispetto agli elementi già riassunti in precedenza (v. n. 1.2.2). Il termine «organizzazioni sottoposte a vigilanza» è volutamente generico e si riferisce a tutte le organizzazioni private, pubbliche o semiprivate quali imprese, aziende (proprie), loro servizi amministrativi o agenzie e filiali nonché, in particolare, persone giuridiche, collettività e così via che già oggi sottostanno alla vigilanza dell’UFAC. Le «registrazioni» menzionate nell’articolo 16 capoverso 3 lettera a AP-LNA comprendono sia le registrazioni audio sia le registrazioni video; quanto alle «informazioni e spiegazioni», si tratta di indicazioni che possono essere ottenute sia in forma orale sia in forma scritta. Sempre al capoverso 3, le «istruzioni vincolanti» impartite dall’UFAC o dai suoi rappresentanti autorizzati devono ovviamente rispettare le disposizioni procedurali pertinenti, in particolare la legge federale del 20 dicembre 196874 sulla procedura amministrativa (PA), che si applica comunque, ragione per la quale qui non occorre menzionarla di nuovo.

Capoverso 4

Il capoverso 4 precisa che nei casi in cui l’UFAC svolge operazioni d’inchiesta nell’ambito del perseguimento di un reato sono fatte salve le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero del 5 ottobre 200775 (CPP) e della DPA. Ad esempio, le disposizioni dell’articolo 41 DPA si applicano all’interrogatorio di testimoni da parte dell’UFAC nell’ambito di un procedimento penale amministrativo e l’articolo 37 DPA si applica allo svolgimento delle inchieste.

Art. 20

Titolo marginale

Poiché il contenuto di questo articolo viene esteso, il titolo marginale è completato con il riferimento ai limiti posti all’utilizzazione delle informazioni che figurano in una segnalazione di evento.

Capoverso 1

Sopprimendo il secondo periodo, dal carattere puramente dichiarativo, si chiarisce che il sistema per la segnalazione di eventi particolari è indipendente dalle inchieste sugli incidenti aerei. La revisione qui presentata non modifica in alcun modo questa dualità.

72 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 5 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.

73 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.

74 RS 172.021

75 RS 312.0

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