Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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I limiti che l’articolo 20 LNA pone all’utilizzazione delle informazioni concernono quindi solo le segnalazioni di eventi ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. Non riguardano invece le notifiche al SISI, basate sul regolamento (UE) n. 996/201076 (in merito vigono norme speciali sancite nella OIET). I due obblighi di notifica si sovrappongono – anche gli incidenti e gli inconvenienti gravi ai sensi del regolamento (UE) n. 996/2010 devono essere notificati all’UFAC in base al regolamento (UE) n. 376/2014 – ma non possono essere armonizzati.

Capoverso 2

Stralcio delle indicazioni per il Consiglio federale:

Le indicazioni per il Consiglio federale sono state chiarite e spostate al capoverso 4.

Capoverso 3

Stralcio della norma di delega:

Il disciplinamento in vigore finora si concentrava sulla rinuncia al perseguimento nei procedimenti penali amministrativi che competono all’UFAC e, pertanto, poteva fondarsi su una norma di delega.

Nell’ambito della presente revisione, la rinuncia al perseguimento penale prevista dal nuovo articolo 91terLNA vale sia per i procedimenti penali amministrativi sia per i procedimenti ordinari previsti dal diritto penale accessorio che figura nella LNA. Ciò rende inutile un disciplinamento a livello di ordinanza e quindi la necessità di una norma di delega. Per quanto concerne la rinuncia al perseguimento nell’ambito di una procedura penale amministrativa, temporaneamente si prevede di meglio sancirla in una revisione della ONA ma, restando nel quadro ristretto posto dall’attuale norma di delega, di limitarla agli informatori. Le relative disposizioni della ONA saranno poi abrogate in occasione di un’ulteriore revisione, una volta entrato in vigore il nuovo articolo 91terLNA.

Osservazioni preliminari in merito all’articolo 20 capoversi 2 e 3 LNA (limiti all’utilizzazione delle informazioni che figurano in una segnalazione di evento):

Il rischio che quanto figura in una segnalazione di evento possa essere utilizzato in procedimenti penali, in procedimenti penali amministrativi o in procedimenti amministrativi contro l’informatore o le persone menzionate nella segnalazione compromette in modo significativo la disponibilità, da parte di chi lavora nell’aviazione, a notificare determinati fatti e, in particolare, il livello di dettaglio delle informazioni trasmesse, come già spiegato sopra (v. n. 1.19.1). Per riuscire a ottenere un quadro quanto più completo dei rischi per la sicurezza aeronautica, l’UFAC e l’industria hanno bisogno che venga segnalato in modo dettagliato il maggior numero possibile di eventi. A tale scopo, le persone coinvolte devono potersi fidare del fatto che le informazioni contenute nelle segnalazioni siano utilizzate dalle autorità in un procedimento solo nei casi che non rientrano nei limiti della protezione garantita da un sistema fondato sulla «cultura dell’errore» o «cultura giusta». Pertanto, ridurre le possibilità di utilizzare le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi è, accanto alla rinuncia al perseguimento penale, un elemento centrale dei meccanismi di protezione stabiliti dal regolamento (UE) n. 376/2014. Il diritto svizzero prevede già uno strumento analogo per quanto concerne la possibilità di utilizzare in un procedimento penale le informazioni contenute nelle dichiarazioni rese al SISI nel quadro delle inchieste sugli incidenti (art. 24 OIET).

In merito all’utilizzabilità delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi, il regolamento (UE) n. 376/2014 è incompleto e in alcuni casi contraddittorio e inadeguato: ad esempio, dai suoi articoli 15 e 16 emerge solo implicitamente che quanto figura in una segnalazione di evento può essere utilizzato senza alcuna limitazione se ciò avviene allo scopo di adottare misure generali e non personali volte a migliorare la sicurezza. L’articolo 15 stabilisce che le segnalazioni di eventi non possono essere utilizzate per attribuire colpe o responsabilità. Tuttavia, sulla base delle segnalazioni pervenute, si deve verificare se sono date le condizioni per non rinunciare al perseguimento penale. Inoltre, l’articolo 16 paragrafo 7, in combinato disposto con l’articolo 16 paragrafo 10 dello stesso regolamento

76 Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo. 29 / 68 COO.2207.111.4.4719319