Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
(UE), non fornisce una risposta adeguata alla questione dell’utilizzabilità delle segnalazioni di eventi nel quadro di procedimenti amministrativi, qualora alla base di quanto accaduto vi sia una condizione pericolosa e non un’azione portata a termine, dettata da volontà o coscienza (ad es. se dalla segnalazione emerge che l’accaduto è legato a un problema medico non facilmente individuabile dal pilota oppure se nella segnalazione è questione di un’incapacità dovuta a ragioni mediche, indipendentemente da qualsiasi evento specifico).
Anche se l’intenzione del Legislatore europeo, ossia limitare l’utilizzabilità delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi, traspare in modo chiaro dal regolamento (UE) n. 376/2014, le disposizioni in merito sono, nel loro insieme, di natura programmatica e difficilmente applicabili o giudicabili77. Le disposizioni del regolamento (UE) n. 376/2014 sull’utilizzabilità delle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi devono quindi essere concretizzate e ritoccate in modo da poter essere applicate in modo appropriato. Questo è in larga misura possibile poiché previsto espressamente dal diritto europeo, secondo il quale, per motivi legati al diritto dell’Unione, le disposizioni corrispondenti sono soggette alla legislazione nazionale: «gli stati membri […], conformemente al [loro] diritto nazionale, […] adottano le misure necessarie per garantire l’opportuna riservatezza delle informazioni dettagliate sugli eventi da essi ricevute […]» (art. 15 par. 1 del regolamento [UE] n. 376/2014).
Il Legislatore europeo ha disciplinato all’articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 376/2014 la possibilità di utilizzare nel quadro di procedimenti disciplinari e amministrativi le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi. Tuttavia, da un punto di vista sistematico, queste limitazioni avrebbero dovuto figurare nell’articolo 15 che, sotto il titolo «Riservatezza e uso adeguato delle informazioni», tratta le restrizioni all’utilizzazione nel quadro di procedimenti penali. Per questo motivo, e poiché il diritto europeo non può interferire nel diritto procedurale nazionale, il primato del diritto (procedurale) nazionale stabilito all’articolo 15 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014 deve riferirsi anche all’articolo 16 paragrafo 7 dello stesso regolamento. Di conseguenza, esiste un margine di manovra legislativo anche per quanto riguarda i procedimenti disciplinari e i procedimenti amministrativi. Si può quindi affermare che la legislazione svizzera che si discosta dalla formulazione del regolamento (UE) n. 376/2014 è coperta dalle riserve a favore del diritto nazionale previste dal regolamento stesso, ossia dal fatto che l’UE non è investita della competenza di legiferare in materia procedurale.
Il regolamento (UE) n. 376/2014 prevede diversi tipi di segnalazione, le cui caratteristiche possono combinarsi in diverse varianti:
- segnalazione obbligatoria conformemente all’obbligo di segnalazione previsto dal diritto penale amministrativo;
- segnalazione spontanea;
- segnalazione che riguarda l’operato dell’informatore stesso e che quindi può essere essa a suo carico;
- segnalazione che riguarda l’operato di terzi;
- segnalazione basata su un evento che va qualificato come caso non grave secondo l’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014;
- segnalazione basata su un evento che va qualificato come caso grave secondo l’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014.
L’obbligo di segnalazione stabilito dall’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014 è garantito, per quanto riguarda la procedura penale e la procedura penale amministrativa, dall’articolo 141a lettera d ONA in combinato disposto con l’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA (in contraddizione logica con le segnalazioni spontanee di cui all’art. 5 del regolamento [UE] n. 376/2014). Pertanto, per le dichiarazioni il cui contenuto può essere messo a carico delle persone stesse che le fanno, va preso in considerazione il principio nemo tenetur se impsum accusare vel prodere («nessuno è tenuto ad accusarsi o a tradirsi», ossia il principio che garantisce alla persona il diritto di non
77 R. Widmer-Kaufmann, Die Flugunfalluntersuchung nach schweizerischem Recht (CFAC-Schriften zur Luftfahrt, vol. 19), Dike Verlag, Zurigo 2022, pag. 226. 30 / 68 COO.2207.111.4.4719319