Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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autoincriminarsi e di non cooperare nel quadro dell’inchiesta in corso), che scaturisce dall’articolo 6 della Convenzione del 4 novembre 195078 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dagli articoli 29 e 32 della Costituzione federale del 18 aprile 199979 (Cost.). Questo principio solleva l’imputato dall’obbligo di partecipare attivamente alla dimostrazione della sua colpevolezza. In particolare, esso stabilisce che le dichiarazioni rese dall’imputato in una situazione di coercizione non possono essere utilizzate in procedimenti penali o di natura penale.
Tuttavia, non si tratta di un principio assoluto. Può, in particolare, essere limitato (anche) per le persone fisiche nel quadro di procedimenti amministrativi, anche quando questi ultimi, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)80, sono di natura quasi penale81. Il principio non si applica invece nei procedimenti amministrativi che non sono di questa natura (ossia che, ad es., si concludono sull’adozione di misure conservative).
Quanto stabilito dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 376/2014 non tiene conto delle distinzioni di cui sopra, o non sufficientemente. Gli articoli 20 capoversi 2 e 3 e 91tercapoverso 2 LNA cercano di raggiungere un equilibrio adeguato tra l’esigenza di proteggere l’informatore e le persone menzionate in una segnalazione e l’interesse pubblico al rispetto delle procedure penali e amministrative previste dal diritto aeronautico e al mantenimento e miglioramento della sicurezza aerea, in linea con la volontà del Legislatore europeo espressa negli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n.
376/2014. Una certa divergenza rispetto alla volontà del Legislatore europeo sta nel fatto che anche in casi minori la legislazione federale consente, nei procedimenti penali e nei procedimenti penali amministrativi, di utilizzare le informazioni contenute in una segnalazione a carico di terzi ivi menzionati; nel quadro di procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione di misure conservative, invece, consente di mettere tali informazioni a carico dei soggetti terzi menzionati e dell’informatore stesso. Tuttavia,
queste differenze riguardano principalmente questioni procedurali che, come spiegato sopra, anche nell’UE esulano fondamentalmente dalla competenza del Legislatore europeo e che il regolamento (UE) n. 376/2014 riserva espressamente al Legislatore nazionale.
Il campo d’applicazione delle disposizioni degli articoli 20 capoversi 2 e 3 e 91tercapoverso 2 AP-LNA comprende sia i procedimenti penali ordinari condotti dai ministeri pubblici – o, se sarà adottato l’art. 98 cpv. 1 AP-LNA, dal MPC – sia i procedimenti penali amministrativi e i procedimenti amministrativi che competono all’UFAC. Le relative disposizioni prevalgono sulle norme procedurali ordinarie, secondo il principio lex specialis derogat legi generali («la norma speciale deroga la norma generale»; cfr. anche art. 8 cpv. 1 CPP e art. 4 PA82).
Tuttavia, la presente revisione non significa che le segnalazioni di eventi verrebbero inoltrate alle autorità penali ordinarie o che l’UFAC le trasmetterebbe loro a prescindere da ogni valutazione. È vero che le disposizioni concernenti i limiti all’utilizzazione e la rinuncia all’azione penale sono rivolte anche alle autorità penali ordinarie; tuttavia, questo serve solo a garantire che le informazioni che figurano in una segnalazione di evento pervenuta in un modo o nell’altro a queste autorità (ad es. nell’ambito di un esame degli atti) non possano essere utilizzate nel quadro di un procedimento penale avviato indipendentemente da tale segnalazione. Questo meccanismo supplementare di protezione intende consolidare ulteriormente la fiducia delle persone che partecipano al sistema di segnalazione e ridurre al minimo indispensabile le deroghe rispetto al diritto europeo in materia.
Capoverso 2
Lettera a
78 RS 0.101
79 RS 101
80 Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)
81 In merito si veda: Sanzioni amministrative pecuniarie. Rapporto del Consiglio federale del 23 feb. 2022 in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N del 1° nov. 2018, FF 2022 776, n. 5.3.3 s. (in particolare n. 5.3.5.1, 5.3.2 e 5.3.6.2 con rinvii alla giurisprudenza del TF e della Corte EDU).
82 RS 172.021
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