Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Si chiarisce in primo luogo che le informazioni a carico dell’informatore (o di terzi) contenute nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate senza restrizioni ai fini dell’esame delle condizioni per la rinuncia al procedimento penale quali stabilite dall’articolo 91terLNA. In caso contrario, la decisione in merito alla rinuncia non potrebbe essere presa.

L’autorizzazione esplicita a utilizzare le informazioni per decidere se rinunciare o meno al procedimento penale si discosta dalla formulazione ma non dal ratio legis degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) n. 376/2014.

Capoverso 2

Lettera b

La lettera b chiarisce che tutte le informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate per ordinare e attuare misure generali intese a mantenere e migliorare la sicurezza. Si pensi, ad esempio, a una modifica della struttura dello spazio aereo decisa sulla base di una segnalazione oppure a un intervento dell’autorità nel senso di un atto materiale.

Capoverso 2

Lettera c

Per semplificare la struttura della disposizione, l’articolo 20 capoverso 2 lettera c AP-LNA afferma – a prima vista in contraddizione con quanto sta alla base della revisione qui presentata – che le informazioni contenute nelle segnalazioni di eventi possono essere utilizzate in tutte le configurazioni sopra descritte. Questo principio, tuttavia, è soggetto alla riserva del capoverso 3 e dell’articolo 91tercapoverso 2 AP-LNA, che pongono limiti di ampia portata alla possibilità di utilizzare queste informazioni. Questi limiti si fondano sugli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) n. 376/2014 e su quanto la giurisprudenza ha dedotto dal principio nemo tenetur (diritto di non autoincriminarsi).

Dall’articolo 20 capoverso 2 lettera c AP-LNA si evince ad esempio che, a condizione che non scattino i limiti posti dal capoverso 3 o dall’articolo 91tercapoverso 2 AP-LNA, le informazioni che figurano in una segnalazione e che possono essere messe a carico dell’informatore o di terzi sono utilizzabili senza restrizioni nei procedimenti amministrativi volti all’adozione di misure conservative (ad es. ritiro di certificati medici di idoneità, ritiro a titolo cautelare di licenze, imposizione di divieti di volo per lo spazio aereo svizzero). L’adozione di misure conservative deve essere possibile anche in casi minori: quando, ad esempio, una violazione di poco conto dello spazio aereo è dovuta a una mancanza di conoscenze e di competenze oppure alla compromissione delle condizioni mediche che sono alla base del riconoscimento dell’idoneità al volo. In questi casi va riservata all’autorità di vigilanza la possibilità di intervenire con una misura conservativa, al fine di prevenire una futura minaccia alla sicurezza aerea. A tal fine, deve potersi fondare senza restrizioni sulle informazioni che figurano nelle segnalazioni di eventi.

Capoverso 3

Dalla combinazione con il capoverso 2 lettera c risulta chiaro che nei casi minori – ossia quelli che non si qualificano come gravi ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 – le informazioni che possono essere messe a carico dell’informatore o di terzi non possono essere utilizzata nell’ambito di procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione di misure di ammonimento. Poiché il regolamento (UE) n. 376/2014 definisce solo i casi gravi (art. 16 par. 10), il principio cardine della «cultura giusta» (just culture) traspare solo a un secondo e più attento esame.

L’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 definisce i comportamenti per i quali non è prevista la protezione del sistema fondato sulla «cultura giusta». Il comportamento doloso di cui alla lettera a di questa disposizione non presenta particolari problemi di interpretazione. Più difficile, invece, è comprendere il comportamento descritto alla lettera b. Nel settore aeronautico questo comportamento viene spesso equiparato alla «negligenza grave» contemplata dal diritto civile. In pratica, per

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