Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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distinguere tra un comportamento accettabile e uno inaccettabile alla luce della «cultura giusta» si ricorre sovente a un test di sostituzione83. Inoltre, riguardo all’interpretazione dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 va notato che la terminologia utilizzata nelle versioni tedesca, francese e italiana in relazione al termine «responsabilità»84 è fuorviante. Per una migliore comprensione occorre leggere anche la versione inglese, che attraverso l’espressione «profound failure of professional responsibility» («grave mancanza di responsabilità professionale»), rinvia al principio di diligenza. Da questa formulazione non si deve poter intendere una limitazione del campo d’applicazione alle sole attività professionali / commerciali. Sarebbe infatti in contraddizione con il senso e lo scopo del regolamento se, ad esempio, i piloti privati fossero esclusi dal campo d’applicazione. Presumibilmente proprio a causa di questa formulazione in parte ambigua, il Guidance Material concernente il regolamento (UE) n. 376/2014 descrive a chiare lettere gli obblighi di segnalazione che incombono ai piloti privati (n. 5.2).
In conformità alla ratio legis e alla giurisprudenza della Corte EDU85, le «informazioni che possono essere messe a carico» vanno intese in senso ampio. Esse comprendono tutte le informazioni che influiscono negativamente sulla posizione di una determinata persona nel quadro di un procedimento amministrativo.
Secondo i capoversi 2 lettera c e 3, inoltre, le informazioni che possono essere messe a carico dell’informatore stesso (oltre a quelle che possono essere messe a carico di terzi) concernenti eventi da considerarsi gravi ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 sono utilizzabili nell’ambito di procedimenti amministrativi volti all’adozione di misure conservative e di misure di ammonimento. Poiché queste ultime potrebbero rientrare nel campo d’applicazione della protezione sancita dall’articolo 6 paragrafo 1 CEDU e dal principio nemo tenetur (diritto di non autoincriminarsi), ci si può chiedere se, in casi gravi, l’utilizzo di informazioni a carico dell’informatore stesso sia ammissibile. La soluzione alla quale mira la revisione della LNA qui presentata va considerata alla luce dell’opzione 2 «Preminenza degli obblighi di collaborare nel caso di un preesistente rapporto di diritto amministrativo o di vigilanza» illustrata nel rapporto del Consiglio federale sulle sanzioni amministrative pecuniarie86.
Il principio del nemo tenetur non è assoluto. Piuttosto, esso vieta l’esercizio di una coercizione irragionevole allo scopo di ottenere una cooperazione attiva nel quadro di un procedimento penale. Nel valutare la ragionevolezza della coercizione si deve tenere conto della natura e della gravità della stessa, dell’utilizzo al quale sono destinate le prove ottenute in tal modo e anche altre prove e, infine, delle opzioni di difesa a disposizione della persona interessata (garanzie procedurali). Occorre inoltre tenere conto del tipo e della portata delle informazioni richieste (ad es. se sono circoscritte e limitate in modo chiaro). Per determinare se la procedura è complessivamente equa possono essere presi in considerazione anche gli interessi pubblici in gioco. La compatibilità tra il diritto di non autoincriminarsi e l’obbligo di cooperare va esaminata in linea di principio sulla base dei criteri descritti8788. Bisogna inoltre considerare se in precedenza la persona ha volontariamente instaurato un rapporto (speciale) di diritto amministrativo o di vigilanza89.
83 Si ipotizza in che modo avrebbe reagito, nella stessa situazione, un altro individuo con le stesse qualifiche e la stessa esperienza.
84 Berufliche Verantwortung, obligation profesionelle, responsabilità professionale
85 Sentenza della Corte EDU nel caso Ibrahim et al. contro Regno Unito del 13 sett. 2016, § 268.
86 Sanzioni amministrative pecuniarie. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N del 1° nov. 2018, FF 2022 776, n. 5.3.6.2.
87 ibid. n. 5.3.3, con rinvii alla giurisprudenza del TF e della Corte EDU.
88 La Corte EDU si è pronunciata su una serie di casi che si collocano proprio in quella zona delicata tra obbligo di segnalare e possibilità di utilizzare le informazioni così ottenute (ad es. le sentenze O’Halloran e Francis contro Regno Unito del 29 giu. 2007, § 58; Weh contro Austria dell’8 apr. 2004, § 54; J.B. contro Svizzera del 3 mag. 2001, § 39; Funke contro Francia del 25 feb. 1993, § 30). Considerata la portata dell’obbligo di segnalare stabilito nel diritto penale, la soluzione proposta nella presente revisione della LNA si colloca all’incirca nella zona mediana dei casi giudicati dalla Corte EDU.
89 ibid. n. 5.3.6.2, con rinvii alla giurisprudenza del TF e della Corte EDU.
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