Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
La violazione dell’obbligo di segnalazione previsto dall’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 376/2014 è sanzionata dall’articolo 141a lettera d ONA in combinato disposto con l’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA con una semplice misura penale amministrativa per contravvenzione (multa). La portata dell’obbligo di segnalazione è definita chiaramente ed è limitata alla notifica dell’evento. Da parte della persona soggetta a tale obbligo non è richiesta alcuna ulteriore collaborazione. L’obbligo di segnalazione può essere assolto anche attraverso una notifica anonima. Inoltre, nel quadro di una procedura amministrativa, nel singolo caso la persona interessata può anche difendersi da una presunta utilizzazione illegale delle prove. Senza dimenticare che la procedura amministrativa esula dall’essenza del diritto di non autoincriminarsi. Ma il fattore decisivo, qui, è soprattutto il fatto che i reati al centro dell’interesse sono violazioni di norme di sicurezza, ossia di norme che servono a proteggere la vita e l’incolumità dei passeggeri aerei e di persone e beni al suolo. Nel settore aeronautico, le misure di ammonimento sono un mezzo efficace e appropriato per spingere chi ha commesso un reato soprattutto per inosservanza della normativa in vigore a cambiare comportamento e a rispettare gli standard di sicurezza. Infine, va ricordato che avviando le proprie attività nel settore aeronautico, una persona si sottopone volontariamente a un rapporto di vigilanza speciale.
In casi gravi giudicati nel quadro di procedimenti amministrativi volti a disporre revoche o limitazioni di autorizzazioni a titolo di avvertimento è pertanto ammissibile ridurre il diritto di non autoincriminarsi,
anche se questi procedimenti dovessero essere riconosciuti dalla giurisprudenza90 come aventi carattere penale91 a causa della loro analogia92 con la revoca della licenza di condurre quale prevista dalla legislazione sulla circolazione stradale e nel cui caso si dovrebbero applicare le garanzie dell’articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Tuttavia, come già detto, la decisione in merito all’utilizzabilità delle informazioni che figurano in una segnalazione di evento va presa alla luce delle circostanze di ogni singolo caso.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende, in forma modificata, l’indicazione per il Consiglio federale su come agire e la delega di competenza legislativa contenute attualmente nell’articolo 20 capoverso 2 e 3 LNA. Al Consiglio federale viene espressamente conferita l’autorità di emanare ordinanze per i seguenti ambiti: questioni organizzative del sistema di segnalazione ufficiale, estensione ad altre categorie di aeromobili del campo d’applicazione delle norme europee riprese dalla Svizzera concernenti la «cultura giusta» e lo scioglimento dall’obbligo di denuncia delle persone incaricate di trattare le segnalazioni di eventi.
Poiché la LNA prevede la rinuncia al perseguimento penale, non è necessario esonerare esplicitamente dall’obbligo di procedere i collaboratori dell’UFAC (o le autorità di perseguimento penale) incaricati di compiti di vigilanza né nella LNA né, attraverso una norma di delega, nella ONA. Per i collaboratori che non hanno compiti di vigilanza la questione non si pone.
90 A quanto sembra, la questione non è ancora stata esplicitamente chiarita in sede giudiziaria.
91 DTF 121 II 22
92 Nel diritto aeronautico, la giurisprudenza e la prassi concernenti il ritiro della licenza di volo hanno attinto occasionalmente ai principi della legislazione sulla circolazione stradale concernenti il ritiro della licenza di condurre e alla relativa giurisprudenza. In merito si veda: decisione della CRINAM del 24 ott. 2005, consid. 11; decisione del TAF A-5692/2011 del 25 ott. 2012, consid. 4.3.3; decisione del TAF A-3290/2013 del 3 giu. 2014, consid. 6.2 segg. 34 / 68 COO.2207.111.4.4719319