Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 22 titolo marginale, art. 23 cpv. 1 e art. 24 cpv. 1
In questi tre articoli il termine «incidente» è sostituito da «inconveniente». Nel testo tedesco della OIET l’articolo 5 segnala alcune equivalenze terminologiche necessarie per una corretta interpretazione del regolamento (UE) n. 996/2010. Tra di esse figura l’equivalenza «schwere Störung» (regolamento UE) e «schwerer Vorfall» (OIET). Quando entrerà in vigore la presente revisione della LNA,
l’articolo 5 OIET andrà modificato di conseguenza.
Art. 26 cpv. 2bis
La formulazione dell’articolo 24 OIET – ossia «le informazioni fornite da una persona nel corso di un’inchiesta sulla sicurezza possono essere utilizzate in un procedimento penale solo con il suo consenso» – è ripresa senza modifiche nel nuovo capoverso 2bis. Quanto entrerà in vigore la presente revisione, l’articolo 24 OIET andrà modificato di conseguenza.
Art. 27 cpv. 2 lett. a
Dall’articolo 27 capoverso 2 lettera a AP-LNA è stata eliminata la prova dei diritti d’uso sull’aerodromo previsto quale ubicazione dell’esercizio.
Art. 36
Titolo marginale
Oltre a delegare al Consiglio federale la competenza di limitare il numero di idroscali, che già figura nel testo in vigore, ora l’articolo 36 AP-LNA tratta anche degli oggetti trovati e aggiunge disposizioni concernenti il Piano settoriale. Per queste ragioni, il titolo marginale diventa «1. Competenza, piano settoriale».
Capoverso 1
La formulazione del capoverso 1 si rifà a quella dell’articolo 63 capoverso 3 LTV, che delega al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni riguardanti gli oggetti trovati. La base legale comprende anche gli oggetti ritirati ai passeggeri aerei durante i controlli di sicurezza. Invece del termine «vendita all’incanto» che figura nella LTV, qui si ricorre al termine più generale «trattamento», poiché è diffusa la prassi di vendere questi oggetti anche in trattative private o su portali Internet a prezzi fissi. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni dettagliate a livello di ordinanza, analogamente all’articolo 77 OTV.
Capoverso 2
Il nuovo capoverso 2 sancisce a livello di legge quanto figura già nell’articolo 3a capoverso 1 primo periodo OSIA. Il capoverso 2 secondo periodo riprende e specifica la disposizione dell’articolo 22 OPT, secondo il quale i piani settoriali della Confederazione sono vincolanti non solo per tutte le autorità, ma anche per le organizzazioni e le persone di diritto pubblico e privato che non appartengono all’Amministrazione sempreché siano affidati loro compiti pubblici. Nel settore dell’infrastruttura aeronautica, è questo il caso dei titolari di una concessione d’esercizio per aeroporti.
Capoverso 3
Il capoverso 3 riprende quanto stabilito dal capoverso 2 attualmente in vigore, secondo il quale il Consiglio federale può limitare il numero di idroscali. Oggi in Svizzera esiste un solo idroscalo, situato nella parte superiore del Lago di Zurigo, vicino a Wangen (SZ). Ora la disposizione viene estesa, dando al Consiglio federale anche la facoltà di stabilire in generale nel PSIA il numero di aerodromi civili. Già oggi, del resto, il Consiglio federale definisce in modo vincolante nel PSIA la rete di aerodromi, determinandone quindi in tal modo anche il numero.
Capoverso 4
Il capoverso 4 riprende l’articolo 37 capoverso 5 LNA, secondo il quale la procedura di approvazione di piani per infrastrutture aeroportuali richiede una base nel PSIA se esse incidono considerevolmente
35 / 68 COO.2207.111.4.4719319