Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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sull’ambiente e sulla pianificazione del territorio. Ora questo requisito è esteso a tutti i progetti nel settore delle infrastrutture aeronautiche, in particolare l’approvazione dei regolamenti d’esercizio e di loro modifiche ai sensi dell’articolo 36c come pure l’adozione di piani delle zone di sicurezza (art. 43 LNA).

Art. 36a cpv. 5

Con il nuovo capoverso 5 dell’articolo 36a AP-LNA il rilascio di concessioni d’esercizio per aeroporti è esplicitamente escluso dalle disposizioni generali in vigore nella LAPub per il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni, in linea con il principio lex specialis derogat legi generali («la norma speciale deroga la norma generale»). In tal modo, il rilascio di concessioni d’esercizio continuerà a non sottostare alla legislazione sugli appalti pubblici.

Questa eccezione non si applica però alle cosiddette subconcessioni rilasciate dal concessionario. Secondo gli articoli 36a capoverso 3 LNA e 15 OSIA, l’esercente dell’aeroporto può trasferire determinati compiti a terzi. La prassi consente di trasferire a terzi anche l’intera gestione dell’aeroporto. Conformemente all’articolo 36a capoverso 3 LNA, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione. Se desidera trasferire singoli compiti o operazioni a terzi, è vincolato dalle disposizioni del diritto internazionale. Nel settore delle operazioni di assistenza a terra, è rilevante soprattutto il diritto europeo; inoltre, vanno rispettati gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali, in particolare quelli di libero scambio, che garantiscono il reciproco accesso al mercato.

Art. 36abis

L’articolo 37u LNA è stato spostato e ora compare come articolo 36abisAP-LNA. In tal modo, la garanzia di mantenere gli aeroporti nazionali nel loro stato attuale figura subito dopo le norme riguardanti la concessione d’esercizio.

Il capoverso 2 viene completato in modo da mantenere i diritti acquisiti degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo per quanto riguarda la funzione loro assegnata dal PSIA, e questo non solo a livello di edifici e strutture, ma anche a livello operativo. Gli aeroporti nazionali vanno protetti non solo per quanto riguarda le strutture esistenti, ma anche per gli aspetti chiave delle operazioni aeroportuali definiti nel PSIA e nei regolamenti d’esercizio. In questo modo si garantisce, ad esempio, che gli orari di esercizio non subiscano limitazioni, nemmeno nell’ambito di procedure di risanamento previste dal diritto ambientale.

Art. 36b-36d titolo marginale

Il nuovo articolo 36abisAP-LNA comporta una modifica alla numerazione dei titoli marginali degli articoli 36b-36d LNA.

Art. 37 cpv. 5

Il capoverso 5 dell’articolo 37 LNA viene eliminato, poiché la disposizione viene ripresa nell’articolo 36 capoverso 4 AP-LNA.

Art. 37m cpv. 1-3

In base al secondo periodo inserito ora nell’articolo 37m capoverso 1 AP-LNA, l’autorizzazione di impianti accessori da parte dell’autorità cantonale competente è subordinata al consenso dell’UFAC.

Inoltre, al capoverso 2 viene aggiunto il diritto dell’UFAC di consultare l’esercente dell’aerodromo e il fornitore di servizi della sicurezza aerea in merito agli impianti accessori. La loro valutazione permetterà all’UFAC di meglio giustificare l’approvazione o il respingimento di un impianto accessorio.

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