Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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Con la modifica all’articolo 37m capoverso 3 AP-LNA, inoltre, non sarà più l’autorità cantonale bensì l’UFAC a stabilire se un impianto accessorio potrebbe compromettere o meno la sicurezza aerea o l’esercizio dell’aerodromo.

Art. 37n

Il capoverso 1 dell’articolo 37n AP-LNA viene precisato, in linea con la giurisprudenza. Le zone riservate servono a mantenere libere determinate superfici: si tratta di parcelle destinate a future strutture aeroportuali o a futuri impianti di sicurezza aerea, oppure di aree con esposizione al rumore o limitazione degli ostacoli che si trovano all’interno di un perimetro aeroportuale da definire nel PSIA. Il campo d’applicazione delle zone riservate viene così ampliato sia nel contenuto sia nel tempo: ora sarà possibile introdurre una zona riservata entro il perimetro o le aree da definire nella scheda di coordinamento PSIA (perimetro aeroportuale, zone esposte al rumore o con limitazioni di quota) e ciò significa un ampliamento in termini di contenuto; in termini di tempo, il campo d’applicazione è esteso alla fase di pianificazione settoriale (coordinamento PSIA, adattamento della scheda di coordinamento). L’UFAC potrà ancora delimitare zone riservate di sua iniziativa, mentre la cerchia dei possibili richiedenti viene estesa ai fornitori di servizi della sicurezza aerea. Inoltre, il diritto di presentare una richiesta in tal senso non è esplicitamente aperto a tutti gli esercenti aeroportuali, ma solo a quelli in possesso di una concessione d’esercizio.

L’attuale capoverso 2 resta immutato e diventa il capoverso 3 dell’articolo 37nbisAP-LNA.

Art. 37nbis

I capoversi 1 e 2 del nuovo articolo 37nbisAP-LNA stabiliscono la procedura per determinare le zone riservate, finora disciplinata dal primo e dal secondo periodo dell’articolo articolo 37n capoverso 1 LNA. La procedura viene armonizzata con quella per l’approvazione dei piani stabilita negli articoli 37 e seguenti LNA. In tal modo viene a cadere la consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati, che tra l’altro in precedenza era competenza dei Cantoni. Come nella procedura di approvazione dei piani, anche per le zone riservate i Cantoni saranno invitati dall’UFAC a esprimere il loro parere. Saranno consultati anche i competenti servizi federali.

L’articolo 37nbiscapoverso 2 AP-LNA disciplina il deposito pubblico e la possibilità di presentare opposizione. La domanda di delimitare una zona riservata e il progetto elaborato dall’UFAC saranno depositati durante 30 giorni presso i Cantoni e i Comuni interessati, analogamente a quando accade per la procedura di approvazione dei piani. Questo deposito sarà reso noto negli organi di pubblicazione ufficiali, facendo riferimento alla possibilità di presentare opposizione. Ora i Comuni e i proprietari fondiari potranno e dovranno partecipare alla procedura attraverso la possibilità di presentare opposizione, mentre non saranno più sentiti dal Cantone.

Il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 37n capoverso 2 LNA.

Art. 37o

Con la modifica dell’articolo 37o capoverso 1 AP-LNA, la procedura per delimitare zone riservate sarà organizzata in modo tale che l’effetto preclusivo scatterà sin dal momento del deposito pubblico dei piani. Il diritto aeronautico riconosce già questa preclusione immediata nel caso delle zone di sicurezza (art. 43 LNA). Gli effetti del deposito pubblico di una zona riservata corrispondono a quelli previsti dal diritto in vigore; in particolare non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie allo scopo della zona. Resta possibile intervenire a scopo di manutenzione oppure per eliminare pericoli o immissioni nocive.

Il capoverso 2 riprende la deroga attualmente prevista all’articolo 37o LNA terzo periodo per i progetti supplementari. Le condizioni per l’autorizzazione di tali progetti rimangono invariate; in particolare, il

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