Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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proprietario deve rinunciare a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta o per la sua perdita. Inoltre, d’ora in poi la valutazione di questi provvedimenti spetterà all’UFAC.

Art. 37p titolo marginale e cpv. 2

Poiché il campo d’applicazione della zona riservata è stato esteso anche agli impianti di sicurezza aerea, ora anche i servizi attivi in questo ambito possono richiederne la soppressione. Occorre pertanto completare l’articolo 37p AP-LNA e adattare il titolo marginale («d. Soppressione»).

Art. 37u

L’articolo è abrogato. Il suo contenuto è ripreso nel nuovo articolo 36abisAP-LNA.

Art. 40b cpv. 4 e 5

In base alla legislazione in vigore, la collaborazione tra Skyguide e un fornitore estero di servizi della sicurezza aerea non deve comportare «limitazioni insostenibili per i servizi della sicurezza aerea in Svizzera» (art. 40b cpv. 3 LNA). Inoltre, la fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale non può essere oggetto di delega (art. 40b cpv. 4 LNA). Questo divieto include le installazioni tecniche e edili nonché il personale necessari alla fornitura di tali servizi. La modifica qui presentata mantiene il principio secondo il quale la fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale non può essere oggetto di delega (art. 40 cpv. 4 AP-LNA).

Tuttavia, la modifica dell’articolo 40b capoverso 4 secondo periodo AP-LNA mira ad attenuare l’attuale divieto di delega concernente le installazioni tecniche e il personale necessari alla fornitura di servizi della sicurezza aerea. La modifica del capoverso 5 permetterà al Consiglio federale di determinare per quali servizi di importanza nazionale sarà possibile prevedere una delega concernente le istallazioni (tecniche e edili) e il personale necessari alla fornitura di tali servizi. Inoltre, il Consiglio federale potrà decidere in quali casi è consentito delegare determinati servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza (communication, navigation and surveillance services CNS) e servizi di informazione aeronautica (aeronautical information services AIS) necessari per la fornitura di servizi di importanza nazionale. In tal modo sarà possibile acquistare queste categorie di servizi a condizioni di mercato o fare in modo che Skyguide possa offrirne a sua volta, qualora la riforma del Cielo unico europeo (SES) dovesse condurre a una liberalizzazione transfrontaliera di tali servizi. Allo stesso tempo non cambierà, in linea di principio, la posizione monopolistica di Skyguide nella fornitura di servizi della sicurezza aerea di importanza nazionale.

Nel determinare le condizioni per la delega, il Consiglio federale continuerà a tenere conto delle condizioni politiche, economiche, commerciali e tecniche necessarie a garantire una fornitura costante e duratura dei servizi della sicurezza aerea e operazioni di volo sicure e efficienti nello spazio aereo svizzero. Per salvaguardare la sovranità dello spazio aereo svizzero non vanno limitati i servizi della sicurezza aerea nell’ambito della prevenzione militare delle minacce e della difesa. Inoltre, qualsiasi delega di determinati servizi della sicurezza aerea o acquisizione di dati sul traffico aereo deve avvenire solo dopo una valutazione d’impatto e un’analisi completa dei costi e dei benefici, che confermino che gli obiettivi strategici stabiliti dalla Confederazione in quanto proprietaria di Skyguide (standard di sicurezza elevati, efficienza economica, sostenibilità) siano soddisfatti.

L’articolo 6a OSA stabilisce in modo esaustivo le limitazioni poste alla collaborazione dall’articolo 40b capoversi 3 e 4 LNA. Secondo l’articolo 6a capoverso 2 OSA, i seguenti servizi della sicurezza aerea devono continuare a essere forniti esclusivamente da Skyguide e non possono essere delegati all’estero:

– servizi della sicurezza aerea e condotta strategica per l’aviazione militare;

– servizi di controllo d’aerodromo degli aeroporti nazionali;

– servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli degli aeroporti nazionali;

– servizi di controllo dei voli di rotta, se necessari per i voli da e verso la Svizzera.

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