Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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I servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza e i servizi di informazione aeronautica necessari per la fornitura dei servizi della sicurezza aerea sopra elencati possono essere delegati solo alle condizioni stabilite dal Consiglio federale. Le condizioni quadro e i requisiti corrispondenti dovranno essere stabiliti nella OSA. Fanno eccezione i servizi della sicurezza aerea e la condotta strategica per l’aviazione militare, che devono essere interamente forniti da Skyguide.

Come già previsto dal diritto in vigore (art. 9b OSA), l’UFAC esamina le condizioni per la delega di questi servizi tenendo conto di tutti gli aspetti della sicurezza (sicurezza aerea e sicurezza dell’aviazione) e concede l’autorizzazione di delega a fornitori esteri solo se sono soddisfatte tutte le disposizioni pertinenti della legislazione aeronautica.

Art. 42 cpv. 3

In seguito alla nuova regolamentazione della procedura per adottare il piano delle zone di sicurezza (art. 43 AP-LNA), l’esercente dell’aeroporto non deve più sentire i Governi dei Cantoni interessati né l’UFAC. Il nuovo secondo periodo stabilisce che un piano delle zone di sicurezza può essere elaborato anche per gli impianti di sicurezza aerea; a differenza degli aeroporti, non vi è alcun obbligo in tal senso. La nuova regolamentazione della procedura per adottare il piano delle zone di sicurezza prevede che l’esercente dell’aeroporto e il fornitore di servizi della sicurezza aerea presentino il piano all’UFAC per approvazione.

Art. 43

Capoversi 1 e 2

I capoversi 1 e 2 primo periodo corrispondono all’articolo 37d per la procedura di approvazione dei piani. Il capoverso 2 secondo periodo corrisponde al capoverso 1 secondo periodo attualmente in vigore. La formulazione viene chiarita nel senso che l’effetto preclusivo del piano delle zone di sicurezza interviene sin dal deposito pubblico dei documenti. Inoltre, le eccezioni alle disposizioni dei piani di utilizzazione e le trasformazioni edilizie contrarie al piano delle zone di sicurezza devono essere valutate e autorizzate dall’UFAC. Finora questo compito spettava al responsabile del deposito dei piani, che di solito era l’aeroporto.

Capoverso 3

Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 37f capoversi 1 e 3 relativi alla procedura di approvazione dei piani. Le opposizioni non sono più presentate al Cantone bensì direttamente all’UFAC. Di conseguenza, i Cantoni non saranno più tenuti a condurre trattative con gli opponenti.

Capoverso 4

Il capoverso 4 primo periodo corrisponde essenzialmente al precedente capoverso 3, salvo che l’UFAC ha sostituito il DATEC in veste di autorità. Poiché il piano delle zone di sicurezza esplica il suo effetto preclusivo sin dal momento del deposito dei piani e tale effetto deve essere mantenuto, per motivi di sicurezza, durante tutta la procedura di approvazione, viene introdotta la disposizione secondo la quale il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il capoverso 5 dell’avamprogetto corrisponde all’attuale capoverso 4.

Art. 49 cpv. 1 lett. c

Non è possibile stralciare completamente l’articolo 49 capoverso 1 lettera c LNA in quanto i costi per l’infrastruttura, l’esercizio e gli accantonamenti in relazione con la fornitura di informazioni e dati aeronautici e con la gestione della banca dati centrale nazionale devono essere coperti attraverso le tasse riscosse dai fornitori di servizi della navigazione aerea presso gli utenti dei dati forniti. Pertanto è ancora necessaria una base legale e l'articolo in questione sarà modificato di conseguenza. È stato soppresso

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