Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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unicamente il prelievo di tasse per i servizi di informazione di volo, i servizi di informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica.

Art. 57

In linea con il diritto aeronautico internazionale, l’articolo 4 ODNA stabilisce che occorre un’autorizzazione non solo per l’impresa che costruisce un aeromobile, ma anche per quella che lo sviluppa. Tuttavia, nell’attuale articolo 57 LNA, sul quale si fonda l’articolo 4 ODNA, mancano i termini «sviluppo» e «impresa di sviluppo». Occorre quindi modificare in tal senso la disposizione e il suo titolo marginale.

Art. 61

Ora l’articolo 61 AP-LNA stabilisce che nello spazio aereo svizzero i titolari di una licenza di pilota di elicottero commerciale o di linea per il trasporto di passeggeri e di merci possono volare quale equipaggio singolo (single pilot) anche dopo aver compiuto il 60° anno di età. Più esattamente, possono esercitare i diritti legati alla loro licenza fino al compimento del 65° anno di età. Al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e di terze persone, questi piloti sono tenuti a soddisfare ulteriori condizioni, conformemente a quanto previsto dall’articolo 61 lettere a-b AP-LNA: devono essere in possesso di un certificato medico valido di classe superiore, ossia la classe 1 quale definita nel regolamento (UE) n. 1178/2011, e soddisfare ulteriori requisiti medici e aviatori (ad es. un volo di prova semestrale superato con successo). I dettagli relativi agli esami medici supplementari e ai voli di controllo da superare in conformità alla lettera b figureranno nelle disposizioni di esecuzione che saranno adottate assieme alla revisione di legge qui presentata.

Il nuovo articolo, dal titolo marginale «Innalzamento del limite di età per piloti di elicottero», prende il posto dell’articolo 61 abrogato il 1° aprile 2011.

Questa modifica non corrisponde alla disposizione UE93 applicabile in merito e vincolante per la Svizzera in base all’Accordo sul trasporto aereo CH-UE. Conformemente alla cosiddetta «prassi Schubert», se il Parlamento intende optare per una disposizione che deroga al diritto internazionale applicabile, deve adottarla espressamente, così da dare la priorità all’applicazione della legge federale (contraria al diritto internazionale).

Art. 90bislett. b

Questa modifica riguarda i controlli alcolemici previsti dall’articolo 100terAP-LNA. Secondo l’articolo 90bisLNA è punibile con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a)

svolge funzioni di membro dell’equipaggio in stato di ebrietà o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope oppure b) si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva ordinati dall’autorità o vanifica lo scopo di tali misure. Come si evince anche dal titolo marginale («Facoltà menomate dei membri dell’equipaggio»), la disposizione penale riguarda esclusivamente gli equipaggi di volo. Tuttavia, ciò non figura espressamente nell’articolo 90bislettera b LNA e questo potrebbe portare erroneamente a credere che tale disposizione sia applicabile anche ad altre persone, come nel caso dell’articolo 100terAP-LNA, il cui campo d’applicazione è stato esteso. Aggiungendo «in qualità di membro dell’equipaggio» nell’articolo 90bislettera b AP-LNA si chiarisce quindi che anche la lettera b si applica solo a questa categoria.

Art. 91 cpv. 4

93 Art. FCL.065 del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del n. 3 dell’allegato all’Accordo sul trasporto aereo.

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