Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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cibersicurezza è di fondamentale importanza97. Nella OMSA si stabilirà se queste persone debbano essere sottoposte a controlli standard o a controlli rafforzati. Secondo l’attuale analisi dei rischi, i gruppi di persone per i quali è possibile scegliere una modalità di controllo o l’altra vanno per il momento sottoposti a controlli standard. Se la situazione sul fronte delle minacce dovesse cambiare, sarà possibile sottoporli a controlli rafforzati.

Capoversi 3, 4 e 5

L’attuale LNA non descrive in modo esausitvo il contenuto dei controlli rafforzati dei precedenti personali. Al momento è solo il diritto europeo98 che indica in che modo il controllo rafforzato si differenzia dal controllo standard. Per motivi di chiarezza e completezza ora viene descritto al capoverso 3 il contenuto del controllo rafforzato, in particolare l’obbligo di valutare ulteriori informazioni rilevanti in considerazione dell’attività specifica esercitata dalla persona. In questo contesto, il diritto europeo99 stabilisce anche che le verifiche dell’estratto del casellario giudiziale, del curriculum vitae e di eventuali interruzioni nell’attività professionale devono risalire almeno ai cinque anni precedenti.

L’articolo 107a LNA disciplina la facoltà di trattare i dati, in particolare quando sono personali e degni di particolare protezione. Finora questo articolo bastava anche come base legale per effettuare controlli rafforzati dei precedenti personali. Ma ora che l’elenco dei servizi titolari del trattamento dati contenuto all’articolo 108b capoverso 2 AP-LNA si allunga, quanto previsto dall’articolo 107a LNA non è più sufficiente, poiché nel suo campo d’applicazione non rientrano, ad esempio, imprese singole che operano nel settore della sicurezza del trasporto aereo di merci o che forniscono provviste di bordo. La facoltà di questi servizi di trattare i dati viene sancita ora dall’articolo 108b capoverso 4 AP-LNA. Informazioni di carattere ideologico, medico o penale possono mettere in luce un rischio per la sicurezza. Per consentire ai servizi titolari del trattamento dati di includere tali informazioni, qualora ne siano a disposizione, nella loro valutazione finale, è attribuita loro la facoltà necessaria per trattare anche dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2 e 5 LPD.

Poiché al capoverso 4 è stata introdotta la facoltà di trattare i dati, l’obbligo dei servizi titolari del trattamento di chiedere il consenso esplicito della persona interessata viene spostato al nuovo capoverso 5.

Quanto alla facoltà dell’esercente aeroportuale di emanare una decisione, che figura all’articolo 108b capoverso 3 in vigore, essa viene spostata, per motivi di sistematica interna all’atto normativo, nel nuovo articolo 108f AP-LNA.

Art. 108c

Titolo marginale

L’articolo 108c AP-LNA disciplina il trattamento dei dati da parte della polizia cantonale a prescindere dalla trasmissione dei dati da parte dei servizi titolari del trattamento. Ciò va precisato con un’aggiunta nel titolo marginale («2. Trattamento dei dati da parte dei servizi di polizia cantonali»).

Capoverso 1

Poiché i servizi titolari del trattamento dati non hanno accesso diretto a tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza aeronautica civile, la responsabilità di chiarire il rischio continua a spettare alle competenti autorità cantonali di polizia. Fino ad oggi l’esercente aeroportuale e l’impresa di trasporto aereo potevano rivolgersi alla polizia cantonale e fornirle i dati rilevanti sulle persone da controllare. Questa norma è stata introdotta nel quadro della MPT, visto che fino ad allora né gli esercenti aeroportuali né le imprese di trasporto aereo erano obbligati a raccogliere e controllare informazioni complete. La polizia era

97 N. 11.1.2 lett. a) – c) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1583 della Commissione del 25 settembre 2019.

98 N. 11.1.3 lett. d) del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/103.

99 N. 11.1.3 lett. b) – c) della Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/103. 50 / 68 COO.2207.111.4.4719319