Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine

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chiamata ad accertare il rischio per la sicurezza solo in singoli casi. Il fatto che attraverso il diritto europeo sarà obbligatorio un controllo annuale completo del personale addetto alla sicurezza aeronautica degli aeroporti o delle imprese di trasporto aereo è divenuto noto solo dopo l’adozione del messaggio concernente la MPT. Il diritto nazionale va pertanto adattato, abbandonando l’attuale formulazione potestativa «può», poiché ora si tratta di un obbligo, conformemente a quanto previsto dal diritto europeo. Poiché la modifica dell’articolo 108b capoverso 2 AP-LNA amplia la cerchia dei servizi titolari del trattamento dati che sono tenuti a eseguire controlli rafforzati, tutti i servizi lì menzionati dovranno rivolgersi alle competenti autorità cantonali di polizia per chiarire il rischio per la sicurezza.

I servizi titolari del trattamento dati dovranno fornire alla polizia i dati personali necessari per raccogliere e verificare le informazioni in conformità con l’articolo 108b capoverso 3 AP-LNA.

Capoversi 2 - 6

Il diritto europeo non specifica quali banche dati e fonti di informazioni le autorità debbano consultare per chiarire il rischio. Il numero 11.1.3 lettera d del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 si limita a stabilire che occorre verificare «dati di intelligence e ogni altra informazione pertinente a disposizione delle autorità nazionali competenti che possono, a loro avviso, essere rilevanti ai fini dell'idoneità di una persona a svolgere mansioni che richiedono un controllo rafforzato dei precedenti personali».

In base al principio di proporzionalità, le autorità cantonali di polizia trattano solo i dati assolutamente necessari per accertare il rischio. Oggi la LNA prevede la verifica del casellario giudiziale della persona interessata e la raccolta di informazioni del Servizio delle attività informative della Confederazione. Le autorità di polizia verificano anche se in merito alla persona figurano informazioni rilevanti per la sicurezza nelle banche dati delle polizie cantonali e in quelle della Confederazione. Tuttavia, oggi non hanno accesso ai vari sistemi d’informazione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) per chiarire i rischi nel settore aeronautico, poiché non esiste una base corrispondente né a livello di legge né a livello di ordinanza. Inoltre, l’esperienza raccolta negli ultimi due anni ha dimostrato che per identificare in modo adeguato le persone oggetto del controllo è necessario anche accedere al Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della Segreteria di Stato della migrazione e al Sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) di fedopol. Per questa ragione viene ora ampliato al capoverso 2 l’elenco delle fonti di dati a cui attingere.

Il capoverso 3 lettera a consente alle competenti autorità cantonali di polizia di ottenere, se necessario, ulteriori informazioni dal MPC e dal ministero pubblico cantonale. È questo, ad esempio, il caso in cui l’estratto del casellario giudiziale contiene un’informazione relativa a un procedimento in corso ma non riporta le circostanze specifiche. La lettera b riguarda il trattamento di informazioni provenienti da fonti pubblicamente accessibili. Le informazioni che figurano su social network e che sono destinate esclusivamente a una cerchia ristretta di persone non sono considerate pubblicamente accessibili e non possono essere raccolte.

A livello di ordinanza si stabilirà quali sistemi d’informazione e quali banche dati potranno essere consultati, così come la forma e la portata della consultazione (cfr. la nuova norma di delega al cpv. 6). All’occorrenza, andrà adattata anche la legislazione sulla quale si basano queste fonti di informazioni e di dati.

Le modifiche introdotte nell’articolo 108b capoversi 2 e 3 AP-LNA intendono facilitare ai competenti servizi di polizia le verifiche per chiarire in modo completo il rischio, garantire la qualità ma anche aumentare la trasparenza e l’uguaglianza giuridica del trattamento dei dati per i diretti interessati.

I capoversi 3 e 4 dell’articolo 108c LNA, che riguardano il trattamento dei dati in relazione ad autorità estere di polizia e ai servizi titolari del trattamento, saranno spostati più avanti, a causa del nuovo capoverso 3, e diventeranno così i capoversi 4 e 5 del nuovo articolo 108c AP-LNA. Il contenuto è ripreso senza sostanziali modifiche, eccezion fatta per l’adattamento dovuto al nuovo gruppo di destinatari previsto dall’articolo 108b capoverso 2 AP-LNA («servizi titolari del trattamento dati» invece di «esercente dell’aeroporto e impresa di trasporto aereo»). In considerazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati sono stati precisati i citati dati personali degni di particolare protezione che già oggi sono oggetto di trattamento.

Art. 108d

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