Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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necessaria una decisione diversa, gli va riservata la possibilità, in casi eccezionali, di discostarsi dalla valutazione della polizia. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di casi nei quali vi sono informazioni interne relative al rapporto di lavoro con la persona che sono rilevanti per la sicurezza ma alle quali la polizia non ha un accesso completo.
Capoversi 2 - 4
L’esercente aeroportuale mantiene la facoltà di emanare decisioni. Ora questo vale anche per Skyguide. Come in passato, se la persona lo richiede sarà emessa una decisione formale. Gli altri servizi titolari del trattamento dati sono persone private (giuridiche). Eventuali modifiche o scioglimenti del rapporto di lavoro a seguito di una valutazione negativa sono disciplinati dalle disposizioni del diritto privato.
Condurre controlli rafforzati dei precedenti personali è una mansione di vasta portata. Nel 2022 solo per Flughafen Zürich SA e Aéroport International de Genève, le polizie cantonali di Zurigo e Ginevra hanno effettuato rispettivamente circa 11 000 e 7500 valutazioni dei rischi per la sicurezza. Se è vero che l’esercente aeroportuale è tenuto a fare affidamento alla valutazione motivata presentata dalla polizia, soprattutto in caso di decisione negativa, è altrettanto vero che al momento di decidere se la persona ha superato o meno il controllo dei precedenti, tuttavia, non dispone di tutte le informazioni dettagliate che sono state vagliate dagli agenti. Trasmettere la totalità delle informazioni ai servizi titolari del trattamento dati sarebbe sproporzionato e in alcuni casi impossibile o inadeguato a causa della sensibilità di certi dati (ad es. nel caso di informazioni dei servizi di informazione). È per queste ragioni che la decisione emanata dall’esercente aeroportuale o da Skyguide ha bisogno di essere giustificata solo sommariamente. L’articolo 108f capoverso 3 AP-LNA stabilisce che nella motivazione devono figurare almeno le ragioni che hanno portato all’esito negativo e le relative conseguenze (ad es. lo scioglimento del rapporto di lavoro). Per salvaguardare il diritto di essere sentito, va riservata alla persona la possibilità di rivolgersi all’autorità che gestisce le relative informazioni per chiedere di consultare i documenti pertinenti (art. 108f cpv. 4 AP-LNA).
Art. 108g
Per motivi di sistematica interna dell’atto normativo, anche l’obbligo di ripetere con regolarità i controlli dei precedenti personali è stato spostato più avanti e ora figura nel nuovo articolo 108g AP-LNA. Il tenore dell’articolo rimane invariato. Il termine entro il quale i controlli rafforzati vanno rinnovati è definito del diritto europeo ed è di 12 mesi100.
Art. 108h
Ogni singolo Paese è competente per l’esecuzione dei controlli dei precedenti personali ed è responsabile per il grado di accoglimento che tali controlli incontrano. Ai fini di riconoscere un controllo dei precedenti personali eseguito in un altro Paese, va riservata la possibilità di verificarne in modo adeguato i risultati. La possibilità, per un altro Paese dell’UE/AELS, di riconoscere i controlli effettuati e superati in Svizzera è ora disciplinata dall’articolo 108h AP-LNA. La competente autorità di un altro Paese o l’impresa estera (ad es. esercente aeroportuale, impresa per il trasporto aereo di passeggeri o di merci, fornitore di servizi della sicurezza aerea ecc.) può quindi rivolgersi ai servizi titolari del trattamento dati sulla base dell’articolo 108h capoverso 1; per l’impresa estera vale la condizione che sia responsabile del controllo dei precedenti personali conformemente all’organizzazione in vigore nel proprio Paese. In tal modo potrà chiedere la conferma che un controllo rafforzato dei precedenti personali è stato superato e le informazioni sulle quali esso si è fondato. Anche qui va rispettato il principio di proporzionalità e, di conseguenza, le autorità responsabili sono tenute a trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie per chiarire e valutare l’affidabilità della persona.
La divulgazione di queste informazioni è consentita solo con il consenso esplicito dell’interessato e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione di dati personali all’estero (art. 108h cpv. 2 AP-LNA).
Art. 108i
100 N. 11.1.7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/103.
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