Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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relazione al reato in questione, di lieve entità103. Pertanto, esso non è adatto a limitare in generale il campo d’applicazione dell’articolo 237 CP.
Il nuovo articolo 237 cifra 3 AP-CP intende liberare dal perseguimento penale le persone che hanno contribuito all’evento per negligenza e solo per colpa lieve e che hanno intrapreso quanto si poteva ragionevolmente esigere da loro per appoggiare l’inchiesta ufficiale sulla sicurezza. Questo approccio si basa sul concetto di «cultura giusta» (just culture), senza tuttavia presupporre una segnalazione dell’evento ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. L’obiettivo è incoraggiare le persone che causano rischi per i trasporti pubblici a contribuire alla prevenzione di ulteriori eventi appoggiando l’inchiesta sulla sicurezza. Ai fini dell’unità dell’ordinamento giuridico pertinente, è considerato colpa di lieve entità un comportamento che in base all’articolo 16 paragrafo 6 in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 376/2014 porterebbe, se le condizioni sono date, a rinunciare al perseguimento penale. La colpa grave o il comportamento intenzionale escludono un trattamento privilegiato del colpevole.
Un’inchiesta ufficiale sulla sicurezza è un’inchiesta ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 OIET, intesa a chiarire le circostanze a livello tecnico, di esercizio, umano, organizzativo e di sistema che hanno condotto all’evento imprevisto. Nei diversi settori dei trasporti – ossia aviazione civile, navigazione marittima, trasporto ferroviario, trasporto a fune, autoservizi e trasporto filoviario – questi accertamenti sono condotti dal SISI o dalle corrispettive autorità estere. Se non viene svolta un’inchiesta ufficiale sulla sicurezza, non vi è alcun contributo sistemico, e in ogni caso accessibile al pubblico, alla prevenzione. Di conseguenza, il colpevole non può beneficiare di alcun privilegio previsto dal diritto penale.
La prassi definirà ciò che va inteso con «[se il colpevole] ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere», tenendo conto delle caratteristiche dei singoli vettori di trasporto. Deve essere effettuata una valutazione complessiva che tenga conto del comportamento dell’imputato subito dopo l’evento (ad es. il rispetto degli obblighi di notifica in vigore) e della cooperazione nell'inchiesta di sicurezza. Per quanto riguarda l’obbligo di indagine e l’onere della prova a carico delle autorità di perseguimento penale, si può presumere che la giurisprudenza ricorrerà alla prova di circostanze esimenti e che all’imputato spetterà quindi, in una certa misura, un onere di allegazione in merito agli sforzi fatti per appoggiare l’inchiesta. Limitare la responsabilità penale per tutti i vettori di trasporto soggetti all’articolo 237 CP permette di concretizzare l’approccio settoriale auspicato dal Consiglio federale, rispettando il principio della parità di trattamento nel settore dei trasporti pubblici.
Considerato che l’articolo 237 CP disciplina una fattispecie di esposizione al pericolo e che, pertanto, tale reato richiede solo una messa in pericolo concreta di persone, la revisione qui presentata compromette solo leggermente, e quindi in misura accettabile, l’interesse delle vittime all’apertura di un procedimento penale.
Art. 46 lett. d cifra 3 LCaGi
L’articolo 46 lettera d numero 3 della legge federale del 17 gennaio 2016104 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale; LCaGi) disciplina l’accesso dei servizi cantonali di polizia al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (procedura di richiamo) ai fini di accertare il rischio per la sicurezza nell’ambito di un controllo dei precedenti personali secondo la LNA. Poiché gli articoli 108b – 108i AP-LNA conterranno solo disposizioni sui controlli rafforzati dei precedenti personali, ciò va precisato anche nell’articolo 46 lettera d numero 3 LCaGi. A seguito delle nuove disposizioni introdotte nella LNA va modificato anche il rimando agli articoli di tale legge.
Art. 10 cpv. 4 lett. g, art. 11 cpv. 5 lett. g, art. 12 cpv. 6 lett. f LSIP
103 Fehlerkultur: Möglichkeiten und Grenzen ihrer rechtlichen Verankerung, rapporto del CF del 9 dic. 2022 in adempimento del Po. 20.3463 (CAG-S), n. 6.2.1
104 RS 330
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