Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/69: Modifica della legge sull’aviazione · 68 pagine
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Per consentire ai servizi cantonali di polizia di accedere ai dati del Sistema nazionale di indagine (SNI) gestito da fedpol per chiarire il rischio per la sicurezza nel quadro di controlli rafforzati dei precedenti personali, è necessario introdurre nella legge federale del 13 giugno 2008105 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP) le disposizioni necessarie, sancendo il suddetto scopo in particolare nelle disposizioni concernenti il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (nuova lett. g dell’art. 10 cpv. 4 AP-LSIP), il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (nuova lett. g dell’art. 11 cpv. 5 AP-LSIP) e il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (nuova lett. f dell’art. 12 cpv. 6 AP-LSIP).
Art. 15 cpv. 1 lett. n, art. 16 cpv. 2 lett. s LSIP
Come per il SNI, anche per il Sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e per la parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) bisogna porre la base che consenta ai servizi cantonali di polizia di accedere ai dati attraverso una procedura di richiamo. Per questo motivo si introduce una nuova lettera n nell’articolo 15 capoverso 1 e una nuova lettera s nell’articolo 16 capoverso 2 LSIP.
105 RS 361
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