Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine
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essere venduti in Svizzera. Il livello di protezione della salute di esseri umani e animali nonché dell’ambiente corrisponde così a quello vigente nell’UE.
Dal punto di vista giuridico, la ripresa delle approvazioni è disciplinata mediante rinvio al regolamento (CE) n. 1107/20092 (regolamento di base). Con il rinvio a questo regolamento di base sono considerati approvati anche in Svizzera tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/20113. Di fatto si rinvia agli articoli 13 capoverso 4 e 78 capoverso 3 del regolamento di base. Sulla base di quest’ultima disposizione è stato emanato il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, in cui è stato ripreso l’elenco dei principi attivi di cui all’allegato I della direttiva 91/414/CEE4, mentre conformemente all’articolo 13 capoverso 4 del regolamento di base sono inclusi nel regolamento di esecuzione ulteriori principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti. Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono dunque indicati tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE.
Il capoverso 3 consente al Consiglio federale di prevedere eccezioni al capoverso 1, non approvando in Svizzera prodotti, fitoprotettori o sinergizzanti approvati nell’UE. È possibile rifiutare l’approvazione di un prodotto anche in considerazione dei principi attivi in esso contenuti, come avverrebbe, ad esempio, in caso di principi attivi che costituiscono microrganismi geneticamente modificati o principi attivi che, a seconda del procedimento di produzione, sono definiti in Svizzera microrganismi o microrganismi geneticamente modificati, mentre nell’UE prodotti chimici.
Per l’approvazione in Svizzera di principi attivi, prodotti, fitoprotettori o sinergizzanti per cui non è stata richiesta un’approvazione nell’UE, il Consiglio federale può stabilire le relative condizioni (cpv. 4). Tale possibilità non sussiste invece per i principi attivi, i prodotti, i fitoprotettori e i sinergizzanti la cui domanda è stata espressamente respinta nell’UE. Questa disposizione è necessaria, ad esempio, per poter continuare a mettere in commercio in Svizzera macrorganismi.
Infine, al capoverso 5 si stabilisce che il capoverso 1 non si applica se a un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante è stata revocata l’approvazione sulla base dell’articolo 9 capoverso 5 LPAc.
2 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2022/1438, GU L 227 dell’1.9.2022, pag. 2.
3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate, GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1768, GU L, 2024/1768, del 27.6.2024.
4 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, GU L del 19.8.1991, pag. 1.