Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine

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Art. 160b Omologazione di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri

dell’Unione europea confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio

Se un prodotto fitosanitario è già omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio, su domanda esso è omologato in Svizzera per gli stessi impieghi previsti nel relativo Stato membro dell’UE, purché i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti in esso contenuti siano approvati in Svizzera (cpv. 1). È possibile appellarsi a questa disposizione anche per estendere a nuovi impieghi l’omologazione esistente di un prodotto fitosanitario.

L’omologazione presuppone l’inoltro di un fascicolo completo conformemente ai requisiti relativi ai dati stabiliti dall’UE5– che corrispondono a quelli dell’ordinanza del 12 maggio 20106 sui prodotti fitosanitari (OPF) – e che siano rispettate le disposizioni legali svizzere divergenti da quelle vigenti nell’UE (cpv. 2). Un esame è eseguito solo negli ambiti in cui in Svizzera vigono disposizioni diverse da quelle vigenti nell’UE, come ad esempio in materia di protezione delle acque che secondo l’articolo 68 OPF esigono valutazioni specifiche: la concentrazione di metaboliti non rilevanti nelle zone di protezione delle acque sotterranee e nei settori di alimentazione dei punti di captazione dovrà probabilmente essere calcolata.

Secondo il capoverso 2 le condizioni d’uso vengono adeguate a quelle vigenti in Svizzera se ciò è possibile senza una valutazione dei rischi per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente. In tal modo, in Svizzera è applicata una serie di condizioni d’uso armonizzate per tutte le omologazioni di prodotti fitosanitari. Ad esempio, le distanze dalle acque sono stabilite, come d’uso in Svizzera, a 6, 20, 50 o 100 metri; non saranno disposte distanze diverse da queste sulla base di omologazioni dell’UE. In caso di condizioni d’uso emanate da Stati membri dell’UE interessati per motivi di protezione che non sono finora stati considerati nel nostro Paese, non saranno introdotte in Svizzera nuove condizioni d’uso, fermo restando che sarà possibile introdurle in un secondo momento. La riformulazione delle condizioni d’uso semplifica l’attuazione da parte degli operatori. La ripresa delle condizioni d’uso comprende anche la durata di validità dell’omologazione.

Nell’ambito della procedura di omologazione semplificata viene inoltre esaminato se il prodotto fitosanitario è identico a quello dello Stato membro dell’Unione europea interessato, se il fascicolo è completo, se l’agente patogeno è presente in Svizzera e se sono impiegate le definizioni delle colture svizzere. Se si tratta di prodotti fitosanitari destinati a usi non professionali, viene inoltre verificato l’adempimento dei criteri di cui all’allegato 12 numero 1 OPF.

In situazioni di emergenza le omologazioni possono essere eseguite più rapidamente in base alle disposizioni vigenti (art. 40 OPF) rispetto a quanto sarebbe possibile fare

5Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i

requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.

6 RS 916.161