Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine

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metri. Le condizioni d’uso che non hanno un corrispettivo in Svizzera non saranno riprese.

La revoca delle omologazioni nello Stato membro dell’UE interessato dovrà essere comunicata dal titolare dell’omologazione in Svizzera e sarà ripresa senza alcun esame. Qualora nello Stato membro dell’UE interessato siano apportate modifiche alle omologazioni, in Svizzera dovrà essere presentata una domanda di modifica, che sarà altresì valutata in procedura semplificata.

La procedura dovrà durare al massimo 12 mesi e in questo periodo di tempo sarà svolta anche la procedura per la richiesta della qualità di parte.

Qualora al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge sarà pendente una procedura di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, nei paesi Bassi o in Belgio, entro tre mesi dall’entrata in vigore il richiedente potrà chiedere la conversione di tale procedura in una procedura di omologazione semplificata. In tal modo si garantisce di poter applicare la procedura semplificata anche alle procedure di omologazione pendenti. Il termine relativamente corto per chiedere tale conversione intende evitare che i servizi di omologazione e gli organi di valutazione continuino la trattazione delle domande pendenti per un tempo inutilmente lungo.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr, RS 910.1)

Art. 160

Al capoverso 6 è inserita l’indicazione che l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri è disciplinata nell’articolo 160b.

Art. 160a Approvazione di principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti

approvati nell’Unione europea per l’impiego in prodotti fitosanitari

Conformemente al capoverso 1, tutti i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE per l’impiego in prodotti fitosanitari sono considerati approvati anche in Svizzera. La loro approvazione e revoca sono così sincronizzate con l’UE.

Il capoverso 2 specifica che le condizioni e le limitazioni previste dall’UE, segnatamente la limitazione nel tempo delle approvazioni, i criteri di purezza e le disposizioni speciali (come limitazioni previste dalle condizioni d’uso, indicazioni relative alla valutazione del prodotto fitosanitario, ecc.) sono riprese.

Il fatto che principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti siano considerati approvati o non approvati in Svizzera dallo stesso momento in cui lo sono nell’UE comporta che anche le omologazioni di prodotti fitosanitari che contengono un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante non più approvato possono essere revocate contemporaneamente alla revoca dell’UE. In tal modo si evita che prodotti fitosanitari che non sono più omologati negli Stati membri dell’UE continuino a