Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine

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2.3 Proposte di minoranza

Una minoranza respinge il progetto nel suo complesso e propone di non entrare in materia. Teme infatti che le disposizioni sulle omologazioni proposte causino l’arrivo sul mercato svizzero di numerosi prodotti fitosanitari problematici, senza che vi siano possibilità adeguate di contenerne i rischi. Questa minoranza ritiene che la salute dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente non debba essere messa in pericolo e l’elevato livello di protezione vigente in questo ambito in Svizzera indebolito a causa del problema della lentezza di omologazione dei prodotti fitosanitari. Gli operatori che impiegano i prodotti fitosanitari e la popolazione devono potere fare affidamento sul fatto che i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari siano attentamente analizzati e tenuti in considerazione nell’ambito dell’omologazione; secondo la minoranza, con il progetto in esame ciò non è più garantito.

La minoranza sostiene inoltre che ciascuno Stato membro dell’UE decide autonomamente in merito all’omologazione dei prodotti fitosanitari. Di conseguenza, con la nuova regolamentazione un prodotto fitosanitario omologato solo in uno dei sei Stati interessati otterrebbe un accesso semplificato al settore agricolo svizzero anche nel caso (estremo) in cui gli altri cinque Stati abbiano negato l’omologazione. Inoltre, la procedura di omologazione semplificata non tiene conto delle differenze regionali esistenti sia all’interno della Svizzera sia tra i Paesi le cui omologazioni di prodotti fitosanitari costituiscono la base per l’omologazione semplificata. La minoranza dubita che la procedura di omologazione semplificata garantisca che i prodotti fitosanitari siano impiegati solo alle condizioni per cui sono stati valutati nel relativo paese dell’UE. Per l’omologazione di prodotti fitosanitari, gli Stati membri dell’UE sono suddivisi in zone geografiche all’interno delle quali cooperano. Con il presente progetto, la Svizzera riprenderebbe le omologazioni rilasciate da Paesi situati in diverse zone geografiche, senza tuttavia la garanzia che i prodotti fitosanitari siano impiegati solo alle condizioni per cui sono stati valutati nel Paese dell’omologazione originaria.

Un’altra minoranza chiede che nell’ambito dell’omologazione semplificata sia possibile definire ulteriori condizioni d’uso e che le condizioni d’uso dello Stato membro dell’UE interessato emanate per motivi di protezione che non sono finora stati considerati in Svizzera possano essere riprese. Secondo la minoranza, queste disposizioni sono necessarie per conservare il livello di protezione svizzero e per contenere i rischi derivanti dai prodotti fitosanitari.

Una terza minoranza chiede che l’omologazione semplificata non sia possibile per i prodotti fitosanitari omologati solamente nei Paesi Bassi o in Belgio. A suo avviso, infatti, le condizioni ecologiche e agronomiche di questi Paesi si differenziano troppo da quelle svizzere perché sia giustificata un’omologazione semplificata dei prodotti fitosanitari.

Una quarta minoranza intende consentire al Consiglio federale di prevedere disposizioni che derogano da quelle vigenti nell’UE per principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti approvati quando ciò è richiesto dalla protezione dell’essere umano, degli animali o dell’ambiente. Il Consiglio federale dovrà già in sede di approvazione avere la possibilità di tenere in considerazione le ripercussioni sull’essere umano, sugli animali e sull’ambiente se questi godono di una protezione