Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine
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particolare in Svizzera. Secondo la minoranza è indispensabile che il Consiglio federale possa reagire se un principio attivo, un fitoprotettore o un sinergizzante costituisce un rischio irragionevole.
Infine, due minoranze propongono che il Consiglio federale possa derogare alle approvazioni dell’UE che concernono i principi attivi e non i prodotti. Tale proposta si riferisce, da un lato, alla possibilità del Consiglio federale di non approvare in Svizzera prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti approvati nell’UE e, dall’altro, alla sua competenza di approvare in Svizzera principi attivi, prodotti, fitoprotettori e sinergizzanti non approvati nell’UE. Entrambe le minoranze vogliono accordargli questa competenza solo per i principi attivi, i fitoprotettori e i sinergizzanti.
3 Punti essenziali del progetto
Per attuare l’iniziativa parlamentare 22.441 s’intende modificare la legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr) in modo da recepire le decisioni di approvazione dell’UE concernenti principi attivi, fitoprotettori e sinergizzanti. In tal modo la loro approvazione o la revoca dell’approvazione avverranno allo stesso tempo nell’Unione europea e in Svizzera. Questa richiesta fondamentale dell’iniziativa parlamentare costituisce la base per riconoscere anche in Svizzera i prodotti fitosanitari omologati negli Stati membri dell’UE. Dal punto di vista concettuale si tratta di una procedura di omologazione semplificata e non di un riconoscimento in quanto quest’ultimo non presupporrebbe la presentazione di una domanda. Questa procedura semplificata dovrà essere possibile esclusivamente per i prodotti fitosanitari omologati dagli Stati membri confinanti con la Svizzera, dai Paesi Bassi e dal Belgio. Questa limitazione consente di assicurare che il prodotto fitosanitario in questione sia stato valutato per condizioni agricole simili a quelle svizzere.
Nell’ambito della procedura di omologazione semplificata sono valutati esclusivamente i rischi concernenti ambiti per i quali in Svizzera vigono disposizioni divergenti da quelle dell’UE. Ciò concerne la valutazione dei rischi per le acque sulla base delle relative disposizioni di protezione e le limitazioni per l’uso non professionale.
L’omologazione di un prodotto fitosanitario di uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera, dei Paesi Bassi o del Belgio avviene mediante decisione, che avrà la medesima durata di validità dell’omologazione nel relativo Stato membro dell’UE. Le condizioni d’uso del prodotto fitosanitario saranno adeguate al sistema svizzero, se tale adeguamento è possibile senza valutazione dei rischi, affinché le prescrizioni che gli operatori devono rispettare siano il più possibile uniformi per tutti i prodotti fitosanitari. Ad esempio, il sistema svizzero che prevede distanze dalle acque di 6, 20, 50 o 100 metri sarà mantenuto: se un’omologazione di uno Stato membro dell’UE confinante con la Svizzera prevede una distanza di 5 metri, nell’omologazione svizzera dovrà essere disposta l’attuale distanza in uso di 6