Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine

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Art. 160c Durata della procedura di omologazione secondo l’articolo 160b

La durata della procedura semplificata secondo l’articolo 160b è limitata a un massimo di 12 mesi. Questo periodo di tempo comprende anche un’eventuale procedura per la richiesta della qualità di parte secondo l’articolo 160d LAgr.

Art. 160d

L’articolo 160b LAgr, nella versione (non ancora entrata in vigore) stabilita con la modifica del 16 giugno 2023 della LAgr8, in cui è definita la procedura per richiedere la qualità di parte, è posposto e inserito dopo le disposizioni concernenti la procedura semplificata. La procedura per richiedere la qualità di parte consente alle organizzazioni legittimate a ricorrere secondo la legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio di consultare la documentazione e partecipare al procedimento.

Art. 160e

L’articolo 160a della vigente LAgr è spostato dopo le disposizioni in merito all’omologazione. Si applicherebbe qualora fosse stipulato un accordo con l’UE in materia di prodotti fitosanitari, ma solamente ai prodotti fitosanitari omologati in tutta l’UE. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti fitosanitari sono omologati a livello di Stati membri dell’UE, motivo per cui solo una parte dei prodotti fitosanitari sarebbe interessata da un accordo stipulato con l’UE (ad es. i disinfettanti per semenza). Ne consegue che le nuove disposizioni in merito all’omologazione semplificata di prodotti fitosanitari omologati in Stati membri dell’UE confinanti con la Svizzera, nei Paesi Bassi e in Belgio continueranno a essere essenziali anche in caso di stipulazione di un accordo.

Art. 187e Disposizioni transitorie della modifica del [data della modifica]

I richiedenti, la cui domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato in uno Stato membro confinante con la Svizzera, nei Paesi Bassi o in Belgio è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e che desiderano far omologare tale prodotto nell’ambito di una procedura semplificata, devono presentare richiesta in tal senso entro tre mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Si deve presupporre che un numero elevato di richiedenti presenterà tale domanda, ritenuto che la procedura semplificata è svolta in tempi più rapidi: è stata dunque introdotta una riserva poiché in alcuni casi il termine di cui all’articolo 160c non potrà essere rispettato.

8 FF 2023 1527

9 RS 451