Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/72: Consentire in Svizzera una protezione dei vegetali moderna · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

con la nuova procedura semplificata. Pertanto non è sensato estendere la procedura semplificata all’omologazione in situazione d’emergenza.

Il capoverso 3 garantisce che anche gli adattamenti delle omologazioni effettuati nello Stato membro dell’Unione europea interessato siano ripresi in Svizzera. Il titolare dell’omologazione è tenuto a comunicare al servizio di omologazione, entro 30 giorni, la revoca dell’omologazione nello Stato membro dell’UE interessato; tale misura è ripresa senza alcun esame. Qualora lo Stato membro dell’UE interessato apporti delle modifiche (incluse estensioni dell’ambito d’impiego), in Svizzera deve essere presentata una domanda di modifica. Le modifiche sono riprese nella decisione senza valutazione, sempreché non concernano ambiti in cui nel nostro Paese vigono disposizioni divergenti da quelle dell’UE; in tal caso viene eseguita una valutazione di questi ambiti in procedura semplificata. Anche le domande di modifica devono adempiere i requisiti relativi al fascicolo.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che il fascicolo della domanda deve rispettare (cpv. 4). Se il prodotto fitosanitario è omologato in uno Stato membro dell’UE confinante, nei Paesi Bassi o in Belgio, si deve dimostrare che tale omologazione prevede gli impieghi e le condizioni indicati nella domanda, accludendo a tal fine una copia dell’omologazione rilasciata dallo Stato membro dell’UE interessato. Inoltre, il prodotto fitosanitario deve essere identico a quello già omologato in tale Stato. Per provare ciò, si deve allegare la composizione del prodotto fitosanitario in uso nello Stato membro dell’UE interessato o una conferma che i due prodotti sono identici rilasciata dal titolare dell’omologazione in tale Stato. In aggiunta deve essere accluso il fascicolo completo presentato allo Stato membro dell’UE interessato. Oltre a ciò, se in Svizzera non è ancora stato omologato nessun prodotto fitosanitario con questo principio attivo, fitoprotettore o sinergizzante, deve essere altresì presentato il fascicolo completo per l’approvazione di tale principio attivo, fitoprotettore o sinergizzante. Riguardo al fascicolo si applicano i requisiti stabiliti dall’UE7 validi al momento della presentazione della domanda nell’UE. Infine, devono essere presentati il rapporto di omologazione per il prodotto fitosanitario interessato e i rapporti di valutazione dello Stato membro dell’UE interessato; se quest’ultimo non è il relatore del rapporto, devono essere allegati il rapporto dello Stato membro relatore e il commento allo stesso dello Stato membro interessato.

Il fascicolo deve essere presentato in due esemplari: un esemplare confidenziale destinato alle autorità, senza annerimenti, e un esemplare in cui le informazioni confidenziali sono annerite, che potrà essere consegnato nell’ambito della procedura di richiesta della qualità di parte secondo l’articolo 160d LAgr.

7 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2012, pag. 1, e regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, dell’1 marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L del 3.4.2013, pag. 85.