Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine
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to disposto con il capoverso 1, stabilisce in particolare che il telelavoro deve essere basato su un accordo tra le parti. Non esiste un diritto unilaterale di una delle parti. Sono fatte salve rare e puntuali situazioni speciali in cui il datore di lavoro può eccezionalmente richiedere al lavoratore, sulla base dell’obbligo di fedeltà (art. 321a CO)1, di eseguire il suo lavoro in modalità di telelavoro2.
Il capoverso 3 disciplina la fine del telelavoro. Questa disposizione corrisponde all’articolo 28g capoverso 3 P-LL. È necessaria una disposizione speciale che differisca dalle disposizioni sulla disdetta del contratto di lavoro, in quanto si tratta di una modifica contrattuale che può avvenire entro un termine diverso dal termine di disdetta. In questo modo si evita di dover disdire il contratto di telelavoro e in seguito concludere un nuovo contratto di lavoro.
A differenza dell’articolo 28a capoverso 1 lettera c P-LL, la disposizione non contempla alcuna prescrizione formale. Questa differenza è giustificata dal fatto che il campo d’applicazione delle disposizioni del CO è più ampio di quello delle disposizioni della LL. Le parti possono quindi scegliere autonomamente la forma del contratto. La forma scritta o un documento firmato elettronicamente saranno probabilmente le forme più comuni.
Art. 354c Diritto all’irreperibilità
Questa disposizione corrisponde all’articolo 28b P-LL. Si riferisce alle vacanze e ai congedi, che sono regolati nel CO, e rappresenta il pendant e la necessaria integrazione della disposizione della LL. Oltre alle vacanze e ai congedi, vi è anche il tempo libero, che può essere definito come il periodo in cui, secondo il contratto di lavoro, il lavoratore non è tenuto a lavorare o a essere reperibile. Tale tempo libero, che in senso stretto è concordato contrattualmente, differisce dal periodo di riposo ai sensi della LL. Non si è ritenuto necessario menzionarlo, poiché, visto che vi è l’obbligo di specificare l’orario di reperibilità nel contratto, il diritto di non essere reperibile è previsto automaticamente al di fuori di questo periodo. Al di fuori delle vacanze e dei congedi, il tempo di reperibilità che può essere stabilito nel contratto è limitato dalle disposizioni della LL e dalla protezione della personalità del lavoratore (art. 328 CO).
Art. 354d Salario durante gli orari di reperibilità
Può accedere che il lavoratore debba essere reperibile al di fuori del tempo lavoro (entro i limiti ai sensi del diritto all’irreperibilità). A volte è difficile stabilire se questo tempo debba essere considerato come orario di lavoro o come tempo libero. La norma proposta stabilisce che si tratta di tempo di lavoro, che può tuttavia essere indennizzato a una tariffa inferiore se non è stato svolto alcun incarico. Questa norma corrisponde alla prassi odierna nei casi in cui è necessario che il lavoratore sia reperibile, come il servizio di picchetto o il lavoro su richiesta. Sono definiti i criteri per determinare questa tariffa (frequenza e durata degli incarichi di lavoro),
1 Nordmann, Philippe/Barth, Frédéric, Grundlagen der Homeoffice-Arbeit, in Wildhaber, Isabelle, Handbuch Homeoffice, 2021, N 37.
2 Nordmann/Barth, op. cit., N 45; Steiger-Sackmann, Sabine, Arbeitsrechtlicher Reformbedarf für Homeoffice-Arbeit, DTA 2020, 300 segg., 311.