Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine

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particolare disciplinati il luogo o i luoghi di lavoro al di fuori del contesto aziendale. Nella sua forma classica il telelavoro è svolto nel luogo di domicilio, ma è possibile concordare anche altri luoghi di lavoro. Indicazioni più precise concernenti la convenzione sono riportate all’articolo 28g.

Art. 28b Diritto all’irreperibilità

L’idea che i dipendenti debbano essere disponibili quasi in qualsiasi momento per comunicazioni via mail o telefoniche è potenzialmente pericolosa per la loro salute. Il diritto all’irreperibilità mira a scongiurare questo rischio: si stabilisce che i lavoratori non devono essere reperibili durante il riposo giornaliero e la domenica. Durante queste fasce orarie è ammesso lavorare soltanto su iniziativa del lavoratore, per un periodo di tempo limitato e in via eccezionale. Questo al fine di tutelare la salute fisica e mentale dei lavoratori e di garantire l’effettiva osservanza dei loro periodi di riposo. Possibili misure sono elencate nei commenti più sotto.

Ci sono aziende che già garantiscono la tutela della salute in questo ambito. Swisscom, ad esempio, ha stabilito nel proprio contratto collettivo di lavoro regole sulla reperibilità e sancito esplicitamente il diritto all’irreperibilità.

Art. 28c Lavoro diurno e serale

Il periodo di tempo massimo entro il quale è possibile svolgere il lavoro quotidiano è aumentato da 14 a 17 ore. In tal modo è possibile ottimizzare l’equilibrio tra lavoro e vita privata o la conciliabilità tra famiglia e professione. Ad esempio, i genitori possono trascorrere parte della serata con i figli, così come i dipendenti possono fare sport durante il giorno e continuare a lavorare successivamente. Come avviene già ora, nelle ore notturne non è ammesso lavorare e anche la durata quotidiana massima del lavoro resta invariata.

Art. 28d Riposo giornaliero

La durata del riposo giornaliero è ridotta da 11 a 9 ore per la stessa ragione illustrata all’articolo 28c. Poiché con il telelavoro, in particolare, vengono meno gli spostamenti tra il domicilio e il luogo di lavoro, dal punto di vista della tutela della salute 9 ore per mangiare e dormire sono ancora un tempo di riposo ragionevole. Nella media sull’arco di quattro settimane, tuttavia, la durata del riposo giornaliero stabilito dalla legge per motivi di tutela della salute deve essere di 11 ore. Questo serve per recuperare tra due giorni lavorativi.

Il riposo giornaliero può essere interrotto per attività urgenti, purché il tempo impiegato per svolgere tali attività sia recuperato al termine dell’ultimo incarico. Tali incarichi devono in ogni caso essere svolti su iniziativa del lavoratore.

Art. 28e Lavoro domenicale

Il lavoro domenicale non deve diventare la regola. In via eccezionale, i lavoratori possono, di propria iniziativa, svolgere telelavoro senza autorizzazione per non più di cinque ore e al massimo nove domeniche all’anno. In questo modo è possibile, ad