Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine

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esempio, recuperare parzialmente in una domenica un giorno di libero preso durante la settimana. Allo stesso tempo, il riposo a compensazione del lavoro svolto di domenica può essere recuperato su base oraria, secondo le regole generali, e non necessariamente con un giorno di riposo sostitutivo completo di 35 ore previsto dalla legge (art. 20 cpv. 2 LL). Rimane inoltre valida la regola generale secondo cui è ammesso lavorare al massimo sei giorni consecutivi.

Art. 28f Lavoro notturno

Il divieto del lavoro notturno rimane invariato, per motivi di tutela della salute, anche in caso di telelavoro. Di notte, durante sette ore, è ancora del tutto vietato lavorare. Questo è anche nell’interesse del datore di lavoro, poiché di notte il rischio di commettere errori è molto più alto. D’altronde, il lavoro notturno regolare non è neppure indispensabile, criterio che andrebbe soddisfatto ai sensi della legge sul lavoro.

Art. 28g Convenzione

Oltre a garantire i requisiti ergonomici degli impiegati che operano in telelavoro, il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoro durante i periodi di riposo e la domenica non superi i limiti previsti dalla presente legge.

Nelle condizioni quadro della convenzione vanno stabilite concretamente le fasce orarie in cui il lavoratore deve essere raggiungibile. Inoltre, occorre precisare con chiarezza che, secondo l’articolo 28b, non vi è alcun obbligo di lavorare o essere raggiungibili durante i periodi di riposo giornaliero e la domenica. Oltre alla limitazione degli orari di reperibilità e al disciplinamento della registrazione della durata del lavoro, devono essere concordate eventuali altre misure per tutelare la salute dei dipendenti. Tra queste figurano misure tecniche, come lo spegnimento dei server o l’inaccessibilità della posta elettronica in determinati orari oppure l’invio differito dei messaggi. Tali misure devono essere concordate con i singoli lavoratori, conformemente al loro diritto di essere consultati e informati, oppure, se ve n’è una, con la loro rappresentanza.

In caso di ispezioni, il contratto deve essere presentato all’Ispettorato cantonale del lavoro.

Nell’ambito del suo obbligo di tutela, il datore di lavoro si assicura anche che abbia luogo uno scambio periodico con i lavoratori in merito all’attuazione della convenzione.

La convenzione individuale può essere disdetta in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di un mese per la fine del mese. Una tale disdetta non ha alcuna ripercussione sul contratto di lavoro vigente.