Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine
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nello stabilire i propri orari di lavoro. Se questa definizione piuttosto restrittiva rientra nella logica della LL, essa non caratterizza tuttavia il telelavoro. Una definizione generale nel CO è quindi ancora più necessaria.
- Il disciplinamento proposto prevede che il telelavoro si fondi su una convenzione
scritta. È quindi necessario porre le basi per un contratto di telelavoro, che dovrebbe essere disciplinato in primo luogo dal CO.
- Infine, se fossero incluse solo nella LL, alcune norme sarebbero incomplete: è
necessario che abbiano una corrispondenza nel CO. Ciò vale in particolare per il periodo in cui il lavoratore ha diritto a non essere reperibile. Si tratta del periodo di riposo ai sensi della LL, pertanto il tempo libero definito nel CO deve essere integrato da una corrispondente disposizione. In caso contrario, non sarebbe chiaro se il legislatore abbia inteso limitare il diritto all’irreperibilità soltanto ai periodi definiti nella LL, il che ovviamente non è il caso.
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ha elaborato un disciplinamento corrispondente per il CO. Invece di singole disposizioni che avrebbero dovuto essere incluse nelle corrispondenti disposizioni generali (p. es. art. 329 segg. CO per disciplinare il diritto all’irreperibilità e art. 327 segg. CO per le spese) ha optato per uno speciale contratto di telelavoro. Questa soluzione è più chiara perché le particolari disposizioni che si applicano al telelavoro sono immediatamente riconoscibili. Inoltre, il CO conosce già diversi contratti di lavoro speciali.
4 Commento ai singoli articoli
Legge sul lavoro
Osservazioni generali
Le disposizioni concernenti la durata del lavoro e del riposo in caso di telelavoro sono riunite in un nuovo capitolo IIIa separato.
Art. 28a Campo d’applicazione
Le disposizioni si applicano esclusivamente agli adulti, ovvero ai lavoratori maggiori di 18 anni che dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro, vale a dire che stabiliscono in larga misura da soli le modalità di svolgimento e di organizzazione del lavoro. In genere, dispongono di una tale autonomia organizzativa i quadri superiori e i lavoratori cui sono affidati incarichi particolari, come i capiprogetto. I minorenni sono maggiormente tutelati e sono esclusi da queste disposizioni.
Inoltre, si tratta di lavoratori che sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro. Queste disposizioni riguardano quindi soltanto coloro che dispongono di un certo grado di autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del tempo di lavoro, come pure i lavoratori cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro (cfr. art. 73b OLL 1).
Il metodo di lavoro disciplinato in questo capitolo è volontario e deve essere concordato individualmente e per scritto con ciascun lavoratore interessato. Sono in