Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine
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che lasciano comunque alle parti un certo margine di manovra. La disposizione specifica che, se effettivamente deve svolgere un incarico, il lavoratore è indennizzato con l’intero salario.
Art. 354e Strumenti di lavoro e spese
Questa disposizione non ha riscontro nel P-LL e regola una questione che rientra esclusivamente nel CO. È proposta in questa sede perché le spese sono uno dei temi più discussi in relazione al telelavoro. La disposizione proposta specifica le prescrizioni generali degli articoli 327 e 327a CO e si basa sulla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 4A_433/2018 del 23 aprile 2019 consid. 6).
Il capoverso 1 disciplina la questione della fornitura del materiale, che è regolata in modo generale all’articolo 327 CO. La disposizione generale secondo cui il datore di lavoro fornisce gli strumenti e il materiale di lavoro è recepita per il telelavoro con alcuni adattamenti. Si pone la questione se il datore di lavoro, che già mette a disposizione del dipendente una postazione di lavoro attrezzata all’interno dell’azienda, debba farsi carico di una seconda postazione per il telelavoro. Secondo la disposizione proposta, in questo caso è possibile derogare alla norma generale mediante accordo scritto. Tuttavia, la disposizione non ammette alcuna deroga nel caso in cui il lavoratore non disponga di una postazione di lavoro in azienda, poiché in questo caso le spese sono necessarie per l’esecuzione del lavoro e, conformemente all’articolo 327a CO, devono quindi essere rimborsate dal datore di lavoro. Le spese sostenute per il materiale dal telelavoratore sono coperte dal datore di lavoro secondo le stesse regole.
Il capoverso 2 stabilisce la stessa norma per il rimborso delle spese. Questa disposizione concretizza l’articolo 327a CO, secondo il quale le spese rese necessaire dall’esecuzione del lavoro devono essere rimborsate dal datore di lavoro. Il capoverso 2 segue la giurisprudenza del Tribunale federale, stabilendo che, se il lavoratore non dispone di una postazione di lavoro in azienda, il datore di lavoro rimborsi le spese sostenute per il telelavoro. È il caso, ad esempio, quando il lavoratore lavora esclusivamente in telelavoro e non dispone di una postazione di lavoro nel contesto aziendale oppure di forme organizzative come la condivisione della scrivania. In queste situazioni, il lavoratore non dispone di un ufficio individuale specifico e potrebbe non avere a disposizione una postazione di lavoro per mancanza di spazio. Vi è una disposizione simile per il personale federale (art. 51c cpv. 1 O-OPers)3.
Art. 355
Questa disposizione è stata integrata con il contratto di telelavoro. Garantisce l’applicazione in via subordinata delle disposizioni generali sul contratto di lavoro (art. 319 segg. CO).
3 Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale; RS 172.220.111.31