Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/73: Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Telelavoro) · 14 pagine
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Variante
Codice delle obbligazioni
Art. 354a Definizione
La definizione corrisponde a quella dell’articolo 28a lettera c P-LL. L’aspetto centrale è che il lavoro è svolto al di fuori del contesto aziendale, ma può anche essere svolto nell’azienda. Le attività che normalmente sono svolte al di fuori del contesto aziendale, come il lavoro in un cantiere o il lavoro di un paramedico, non rientrano in questo disciplinamento. Il telelavoro è un lavoro a distanza, reso possibile dall’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione come una connessione a Internet e un computer.
La definizione proposta stabilisce quindi che il lavoro può essere svolto anche nel contesto aziendale. L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione non è stato incluso nella definizione poiché il ricorso a tali tecnologie, benché sia la norma, non è strettamente indispensabile. Ad esempio, una persona può lavorare su dossier o documenti cartacei a casa una volta alla settimana senza stare al computer o essere collegata alla rete aziendale.
Una differenza significativa rispetto alla definizione della LL è che non sono richieste né autonomia a livello organizzativo né libertà nello stabilire i propri orari di lavoro (art. 28a cpv. 1 lett. a e b P-LL). In tal modo, il campo di applicazione delle disposizioni del CO risulta molto più esteso. Questa differenza è materialmente necessaria, poiché il telelavoro comprende una categoria di lavoratori più ampia rispetto alla definizione della LL. Questa differenza è inoltre giustificata dal fatto che i telelavoratori che non soddisfano le condizioni aggiuntive previste dalla LL non dovrebbero beneficiare della flessibilizzazione ivi prevista.
Art. 354b Inizio, contenuto e fine
Secondo gli articoli 28a lettera c e 28g P-LL, per il telelavoro è necessaria una convenzione. Queste disposizioni regolano anche le modalità di conclusione e risoluzione della convezione. Con l’adozione di queste disposizioni nell’articolo 354b P-CO, è stabilita una corrispondenza nel CO.
Il capoverso 1 fa da pendant all’articolo 28g capoverso 1 P-LL. Questa disposizione menziona ulteriori punti che devono essere disciplinati nel contratto, ma che sono rilevanti solo per regolare il rapporto contrattuale in caso di telelavoro e non dal punto di vista della LL. La disposizione del P-LL, a sua volta, contiene requisiti rilevanti per l’applicazione delle disposizioni della LL, come la registrazione della durata del lavoro e le misure a tutela della salute. Poiché l’elenco di entrambe le disposizioni non è esaustivo, esse si integrano a vicenda e non escludono ulteriori requisiti.
Il capoverso 2 prevede la possibilità di concordare il telelavoro nell’ambito di un contratto di lavoro già esistente. Il contratto di lavoro ordinario diventa quindi un contratto di telelavoro. Tuttavia, il contratto di telelavoro può essere stipulato anche all’inizio del rapporto di lavoro. Analogamente al P-LL, il capoverso 2, in combina-