Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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evoluzione della sua malattia (art. 20 par. 2 del regolamento [CE] n. 883/2004 in combinato disposto con l’art. 36 cpv. 1 OAMal). Di conseguenza, in relazione all’articolo 36 capoverso 1 OAMal si è consolidata una prassi ripresa nella lettera informativa dell’8 aprile 2008 agli assicuratori LAMal e ai riassicuratori16. L’UFSP verifica dunque se in Svizzera le cure mediche non sono praticabili per l’assicurato o se comportano un rischio elevato e se l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle cure mediche sono comprovate. Il conteggio avviene mediante il sistema dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.
L’acquisto di mezzi e di apparecchi nello SEE attraverso il sistema dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni è possibile in caso di acquisto programmato alle condizioni sopra descritte, a condizione che l’assicurato ottenga preliminarmente dal proprio assicuratore-malattie svizzero una conferma del diritto alle cure programmate tramite il modello S217. In questa circostanza si applicherebbe la protezione tariffale. Anche in caso di acquisto non pianificato è possibile ricorrere all’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni (v. le condizioni sopra descritte relative al diritto alle prestazioni in natura in caso di necessità medica nel quadro di un soggiorno temporaneo). Per la delimitazione tra l’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni e il nuovo disciplinamento si veda il n. 4 (commenti ai singoli articoli).
Le prestazioni erogate nel quadro dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni devono essere ottenute da istituzioni autorizzate a tal fine in virtù della legislazione dello Stato UE/AELS interessato. Tali prestazioni sono erogate conformemente alla legislazione dello Stato di dimora/residenza. L’assicurazione malattie svizzera deve farsene carico anche se non sono incluse nel catalogo svizzero delle prestazioni. L’assicurazione malattie svizzera non è tenuta né è in grado di controllare se le prestazioni ricevute all’estero soddisfano determinate condizioni di qualità o altri requisiti specifici della Svizzera. La legislazione dello Stato in cui le prestazioni sono erogate/acquistate è la sola applicabile. Nel quadro dell’assunzione dei costi, la legislazione svizzera non può, in virtù del citato diritto di coordinamento, imporre requisiti supplementari che limiterebbero la rimunerazione.
1.2.6 Diritto in materia di dispositivi medici
A differenza del diritto in materia di medicamenti (cfr. l’art. 20 cpv. 1 della legge federale del 15 dicembre 200018 sugli agenti terapeutici [LATer], dell’art. 20 cpv. 2 lett. a LATer o dell’art. 48 dell’ordinanza del 14 novembre 201819 sull’autorizzazione dei medicamenti [OAMed] per medicamenti non omologati per uso personale) , il diritto svizzero
16Il documento può essere consultato (in tedesco e francese) all’indirizzo: www.bag.admin.ch > Versicherungen > Krankenversicherung > Versicherer und Aufsicht > Kreis- und Informationsschreiben > Informationsschreiben Internationales (stato al 08.10.2024).
17Può essere consultato all’indirizzo: www.kvg.org > Assicuratore > Diritto di coordinamento (stato al 07.10.2024).
18RS 812.21