Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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1.2.7 Diritto in materia di derrate alimentari
L’acquisto di mezzi a apparecchi nello SEE può estendersi a determinati prodotti alimentari.
La Svizzera ha di propria iniziativa ripreso nel capitolo 3 dell’ODPPE le disposizioni del regolamento (UE) n. 609/201323 riguardanti gli alimenti a fini medici speciali («food for special medical purposes», FSMP), di fatto conseguendo un’armonizzazione con l’UE. Gli FSMP in Svizzera sottostanno all’obbligo di notifica all’USAV secondo l’articolo 27 ODPPE. L’elenco degli FSMP notificati non viene pubblicato, ma è a disposizione degli organi esecutivi cantonali competenti in materia di derrate alimentari, dell’UFSP e dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Si tratta di una semplice procedura di notifica, l’USAV non controlla gli alimenti notificati. Tuttavia, informa immediatamente le autorità esecutive cantonali competenti in materia di derrate alimentari nel caso in cui sussistano riserve in merito all’idoneità di un prodotto alla messa in commercio. Il controllo degli alimenti notificati compete alle autorità esecutive cantonali competenti in materia di derrate alimentari.
Le importazioni di alimenti per il consumo proprio non sono disciplinate dalla legislazione sulle derrate alimentari e pertanto per l’uso domestico privato è consentito importare anche alimenti non conformi alla legislazione svizzera (art. 2 cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 giugno 201424 sulle derrate alimentari [LDerr]). L’importazione e il consumo avvengono sotto la propria responsabilità. Sono esclusi i prodotti che, secondo il diritto svizzero, non rientrano nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari e che devono rispettare disciplinamenti specifici (p. es. i prodotti che rientrano nel campo d’applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici o sugli stupefacenti).
I «centri di consegna» esteri di tali prodotti devono soddisfare tutti i requisiti del diritto UE (controllo autonomo ecc.). Questi prodotti sono inoltre soggetti all’obbligo di notifica anche nell’UE ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) n. 2016/12825. Di conseguenza, dovrebbero essere presi in considerazione solo i prodotti debitamente notificati.
23 Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 del Consiglio e della Commissione, GU L 181 del 26.6.2013, pag. 35, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/439, GU L 64 del 1.3.2023, pag. 1.
24 RS 817.0
25 Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali, GU L 25 del 02.02.2016, pag. 30; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1040, GU L 225 del 25.6.2021, pag. 1.