Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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Dal punto di vista doganale e dell’IVA, il Principato del Liechtenstein (membro dello SEE) appartiene al territorio nazionale svizzero. Questo significa che, quando i mezzi e gli apparecchi sono acquistati nel Principato del Liechtenstein e da qui importati o spediti in Svizzera, non è necessario alcuno sdoganamento né la riscossione dell’IVA all’importazione. Per queste operazioni di vendita i fornitori fatturano l’IVA nazionale e di regola la riportano nella fattura.

1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta

Nell’ambito della revisione dell’EMAp, il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di differenziare tra prodotti acquistabili all’estero e prodotti per cui questo non è possibile. Con il rapporto EMAp all’estero 2021 ha descritto e analizzato la situazione attuale limitandosi a considerare i mezzi e gli apparecchi che figurano nell’EMAp e la possibilità di acquistarli a titolo privato nello SEE. Il rapporto illustra inoltre quali sono gli incentivi all’acquisto all’estero e gli ostacoli da valutare. Sulla base di questa analisi, il Consiglio federale ha identificato i mezzi e gli apparecchi idonei a essere acquistati a titolo privato nello SEE e rimunerati nel quadro dell’AOMS: questi corrispondono circa al cinquanta per cento dei costi delle prestazioni dell’EMAp nel 2021. Il progetto tiene conto di questi risultati e propone un allentamento parziale del principio di territorialità, limitandolo ai mezzi e agli apparecchi idonei nonché, a livello geografico, allo SEE.

Con la limitazione allo SEE, i requisiti di qualità dei prodotti corrispondono di principio a quelli svizzeri. La Svizzera ha infatti in larga misura armonizzato le sue prescrizioni in materia di agenti terapeutici con la normativa in vigore nell’UE che, come descritto di seguito, si applica anche nello SEE. Lo stesso non può dirsi per il resto del mondo.

Lo SEE va oltre i classici accordi di libero scambio in quanto estende tutti i diritti e gli obblighi del mercato interno dell’UE ai Paesi SEE/AELS (ad eccezione della Svizzera). I nuovi testi relativi al mercato interno dell’UE sono esaminati dal comitato misto SEE

– composto da rappresentanti dell’Unione e dei tre Stati membri SEE/AELS – che decide quali testi legislativi e atti dell’Unione (azioni, programmi ecc.) devono essere introdotti nello SEE. L’integrazione avviene formalmente mediante l’aggiunta degli atti pertinenti negli elenchi dei protocolli e degli allegati dell’accordo SEE. Una volta che un atto dell’Unione è stato integrato nell’accordo SEE, deve essere recepito nel diritto interno dei Paesi SEE/AELS (se necessario ai sensi della loro legislazione nazionale).

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202431 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202432 sul programma di legislatura 2023–2027. Presenta tuttavia sovrapposizioni tematiche con le seguenti

31 FF 2024 525

32 FF 2024 1440