Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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stesso e delle spese (per trasporto, logistica, servizi connessi all’imposizione doganale).

Se una persona domiciliata in Svizzera si procura mezzi e apparecchi da uno Stato SEE (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), il venditore nello Stato di spedizione effettua un’esportazione in Svizzera. Questa di regola consente al venditore di ottenere un’esenzione fiscale dall’imposta sul valore, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni in base al diritto applicabile in materia di imposta sul valore e che l’esportazione in Svizzera possa essere provata all’autorità fiscale competente. È possibile verificare solo nel caso specifico se il venditore ha effettivamente venduto i mezzi e gli apparecchi in esenzione dalle imposte o se si è effettivamente avvalso della possibilità dell’esenzione fiscale (p. es. sulla base della fattura in cui la vendita è indicata come esportazione esente da imposta). È anche possibile che il venditore (fornitore) desideri o debba importare i mezzi e gli apparecchi in nome proprio sulla base delle disposizioni del diritto svizzero in materia di IVA (art. 7 cpv. 3 della legge federale del 12 giugno 200929 concernente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA]; art. 3 e 4a dell’ordinanza del 27 novembre 200930 concernente l’imposta sul valore aggiunto [OIVA]). In questi casi il fornitore si fa iscrivere nel registro IVA

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e dichiara e paga le imposte sulle vendite dei mezzi e degli apparecchi presso l’AFC. Come per l’acquisto di mezzi e apparecchi in Svizzera, gli acquirenti ricevono di regola una fattura con l’indicazione dell’IVA svizzera. In tali casi vi è una differenza rispetto alla procedura di cui al paragrafo precedente, secondo cui il destinatario del pacco riceve dal prestatore di servizi di trasporto una fattura contenente l’IVA dovuta. Il trasferimento dell’IVA dal fornitore all’acquirente è retto da accordi di diritto privato (art. 6 LIVA).

Precisazioni concernenti l’IVA estera

Se una persona domiciliata in Svizzera acquista mezzi e apparecchi ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera b LAMal in uno Stato dello SEE (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein) e successivamente li importa personalmente in Svizzera, le disposizioni relative alla restituzione dell’IVA estera differiscono a seconda dello Stato in cui la persona ha acquistato i mezzi e gli apparecchi. Per esempio, a seconda dello Stato dello SEE possono variare sia l’importo minimo di acquisto per la restituzione dell’IVA estera, sia le procedure per ottenerla. È quindi possibile che tra i costi sostenuti per l’acquisto di mezzi e apparecchi in uno Stato SEE figuri anche l’IVA o l’imposta sul valore estera. Anche se l’acquirente dei mezzi e degli apparecchi è stato in grado di ottenere la restituzione dell’IVA estera dal venditore o da una società di servizi, ciò di norma non è visibile né nello scontrino né nella fattura. L’acquirente può farsi restituire l’IVA estera a posteriori senza che lo scontrino o la fattura vengano modificati e può anche rinunciare alla restituzione.

29RS 641.20

30 RS 641.201