Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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alle prestazioni sanitarie necessarie anche in caso di soggiorni in un altro Stato membro dell’UE e disciplinano il rimborso dei costi sanitari.
La direttiva 2011/24/UE concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera35 applicabile negli Stati membri dell’UE e dello SEE precisa tale quadro giuridico. Semplifica la possibilità per i pazienti di ricevere cure mediche in un altro Stato membro dell’UE ed è finalizzata a chiarire i diritti dei pazienti nel contesto dell’assistenza sanitaria transfrontaliera nonché a creare certezza giuridica. Ciò concerne in particolare il rimborso dei costi e la disponibilità di informazioni per i pazienti. Ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/24/UE, i pazienti hanno il diritto di farsi curare in un altro Paese dell’UE o dello SEE (ciò comprende l’acquisto di medicamenti e dispositivi medici) e di recuperare i costi fino a concorrenza dei costi rimborsabili nel Paese d’origine, a condizione che la prestazione figuri nell’elenco nazionale delle prestazioni (art. 7). Il rimborso è limitato ai costi effettivamente sostenuti per l’assistenza sanitaria.
Dall’entrata in vigore della direttiva 2011/24/UE, i pazienti assicurati nell’UE o nello SEE che si curano in un altro Stato dell’UE o dello SEE beneficiano di un sistema duale e complementare di rimborso dei costi per l’assistenza sanitaria transfrontaliera. In pratica, ciò significa che occorre verificare di volta in volta se l’assicurato ha diritto a prestazioni per un trattamento concreto in base al sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Se il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE)
n. 987/2009 non prevedono la copertura dei costi, il diritto alla copertura dei costi è valutato in conformità alle disposizioni della direttiva 2011/24/UE. La sicurezza sociale rimane di competenza dei singoli Stati membri, che stabiliscono a livello nazionale le prestazioni da rimborsare e l’entità dei rimborsi.
La presente modifica della LAMal intende consentire unicamente l’acquisto a titolo privato di mezzi e apparecchi nello SEE da parte di persone che in Svizzera sottostanno all’AOMS. Nell’UE e nello SEE, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e la direttiva 2011/24/UE consentono l’acquisto con rimborso di mezzi e apparecchi in altri Paesi UE/SEE. La presente modifica della LAMal non è tuttavia paragonabile a queste norme in vigore nell’UE o nello SEE. In primo luogo, con la modifica della LAMal non viene stabilito un sistema reciproco, vale a dire che i pazienti assicurati nell’UE o nello SEE non hanno il diritto di acquistare mezzi e apparecchi in Svizzera o di fatturare i costi di un acquisto in Svizzera nel loro Paese d’origine. In secondo luogo, le basi legali vigenti nell’UE e nello SEE sono molto più ampie rispetto alla modifica della LAMal, in quanto non comprendono soltanto l’acquisto di mezzi e apparecchi, ma coprono in generale l’assistenza sanitaria transfrontaliera.
35 Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/64/UE, GU L 353 del 28.12.2013, pag. 8.